Mancata notificazione del titolo al terzo proprietario: vizio formale deducibile solo con opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. 3 n. 12965 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione del titolo esecutivo al terzo proprietario, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ., incide esclusivamente sulla regolarità formale dell’introduzione del procedimento nei confronti del terzo medesimo, analogamente all’ipotesi di mancata notificazione al debitore esecutato. Detto vizio, che attiene al quomodo dell’azione esecutiva e non all’an debeatur, deve essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di venti giorni, la cui decorrenza richiede la conoscenza anche solo di fatto dell’atto ritenuto viziato. La violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., per mancata produzione della CAD, integra una mera nullità e non un’ipotesi di inesistenza della notificazione.
Il Fatto
Un creditore, ottenuto decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l’inefficacia di un atto di vendita, avviava l’esecuzione forzata nei confronti dei terzi acquirenti. Nel corso della procedura, una delle terze proprietarie proponeva opposizione, deducendo vizi della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e della sentenza revocatoria, nonché la circostanza che il pignoramento era stato notificato prima che la sentenza revocatoria fosse passata in giudicato. Il Giudice dell’esecuzione dichiarava l’improcedibilità del processo esecutivo, ma il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo la tardività dell’opposizione della terza proprietaria. Il Tribunale accoglieva l’opposizione del creditore, dichiarando tardiva l’opposizione della terza proprietaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contestava la qualificazione della sua opposizione come opposizione agli atti esecutivi. I giudici di legittimità hanno confermato il principio secondo cui l’omessa notificazione del titolo esecutivo, in assenza di contestazioni sul credito, integra un vizio formale del procedimento esecutivo. Tale vizio deve essere fatto valere esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ., e non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che attiene invece alla sussistenza del diritto di procedere.
La Corte ha precisato che lo stesso principio si applica all’espropriazione promossa nei confronti del terzo proprietario, soggetto passivo dell’espropriazione ai sensi degli artt. 602 e ss. cod. proc. civ. e destinatario della notificazione di titolo e precetto ex art. 603 cod. proc. civ. Il mancato passaggio in giudicato della sentenza revocatoria, che costituisce presupposto dell’assoggettabilità del bene e non titolo esecutivo azionato, integra anch’esso un profilo formale deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi.
Quanto alla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la mancata produzione in giudizio della CAD configura una nullità, non certo l’inesistenza della notifica, che ricorre solo quando l’attività sia del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali. La Corte ha quindi rigettato il primo motivo, affermando il principio di diritto sopra riportato.
Sul secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il Tribunale aveva accertato che la ricorrente aveva avuto conoscenza della procedura esecutiva in epoca risalente, essendo sufficiente la conoscenza anche solo di fatto dell’atto viziato ai fini della decorrenza del termine. Tale accertamento integra una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, non potendo la censura essere veicolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2727 cod. civ. in difetto della deduzione di un effettivo utilizzo di prove non dedotte o di indizi privi dei requisiti di legge.
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Nota della Redazione
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