Rimborso tributario e aiuti di Stato: verifica d’ufficio nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 680 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, instaurato per l’esecuzione del giudicato che accerta il diritto al rimborso conseguente a benefici fiscali per eventi calamitosi, il giudice deve accertare la disponibilita’ dei fondi stanziati e, in caso di verificata incapienza, attivare con determinazioni specifiche, anche mediante nomina di un commissario ad acta, le procedure di contabilita’ pubblica per dare piena esecuzione alla decisione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Il medesimo giudice, in ragione della natura attuativa del giudizio di ottemperanza, ha il potere e il dovere di verificare la compatibilita’ del beneficio con il diritto unionale, con riferimento alla decisione della Commissione che ha dichiarato l’aiuto incompatibile e all’ingiunzione di sospensione adottata in pendenza della procedura, nonche’ ai presupposti del regolamento de minimis.

Il Fatto

La contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 1991 e 1992, invocando la riduzione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1990. L’Ufficio aveva rigettato l’istanza, ritenendo il beneficio riservato ai soli contribuenti che non avevano ancora pagato.

Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, passato in giudicato, la contribuente aveva agito per l’ottemperanza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che rigettava il ricorso rilevando il sopravvenire della decisione della Commissione europea sull’incompatibilita’ dell’aiuto. Avverso tale sentenza la contribuente ricorre per cassazione con due motivi; l’Ufficio propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I due motivi del ricorso principale sono trattati congiuntamente e accolti. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione del giudicato ricognitivo del diritto al rimborso, deve accertare la disponibilita’ dei fondi previsti dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; in caso di incapienza deve attivare le procedure contabili per la piena esecuzione, senza alcuna falcidia dei diritti patrimoniali accertati.

La sentenza impugnata aveva richiamato tali principi senza trarne le conseguenze, rigettando il ricorso in ottemperanza. La novella del 2017 non incide sul diritto, ma ne regola l’esecuzione mediante un fondo appositamente stanziato, contemperando l’art. 81 Cost. con la parita’ di trattamento e la solidarieta’ tra i destinatari.

E’ accolto anche il motivo del ricorso incidentale. Gli aiuti concessi con le agevolazioni fiscali connesse a calamita’ naturali sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione del 14 agosto 2015, preceduta dalla decisione del 17 ottobre 2012 che aveva ingiunto la sospensione degli aiuti. L’efficacia diretta delle norme comunitarie si estende alle decisioni di sospensione, di incompatibilita’ e di restituzione, comportando l’inefficacia degli atti in forza dei quali l’aiuto e’ stato erogato. L’ingiunzione era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a garantirne l’esecuzione immediata.

La Corte esclude che una decisione definitiva di compatibilita’ possa regolarizzare le misure adottate in violazione della clausola di sospensione. Nulla osta alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilita’ del dictum con la decisione della Commissione, in ragione della natura attuativa di quel giudizio, che si differenzia dall’esecuzione civile: il giudice puo’ enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dal giudicato, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarne l’effettiva portata precettiva.

I giudici di appello avrebbero dovuto escludere integralmente l’IVA, non rimborsabile, e valutare la sussistenza dei presupposti del de minimis, ottemperando al giudicato nei limiti del rimborso. La sentenza e’ cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimita’.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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