Equa riparazione, contraddittorio non integro per la fase di ottemperanza (Cass. civ. Sez. II n. 2130 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando la pretesa indennitaria investe anche la fase di ottemperanza, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, che è titolare della legittimazione passiva per quella fase, e non del solo Ministero della giustizia. Il difetto di contraddittorio integra vizio rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, e impone la cassazione con rinvio al giudice a quo, non potendosi decidere la causa nel merito in assenza di un litisconsorte necessario. La legittimazione del Ministero della giustizia resta circoscritta alla fase di cognizione del giudizio presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’appello, in composizione monocratica, aveva riconosciuto in suo favore una somma a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto di equa riparazione. L’opposizione era stata rigettata: la Corte territoriale, muovendo dal principio enunciato dalla Corte EDU e dalle Sezioni Unite n. 19883 del 2019, aveva ricalcolato la durata irragionevole detraendo i periodi ragionevoli delle diverse fasi.

Il ricorrente impugna in cassazione il decreto, contestando il criterio di computo adottato. Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. La causa, inizialmente assegnata, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione del contraddittorio, rilevandone d’ufficio il difetto. Il giudizio presupposto si componeva di due fasi: la cognizione e l’ottemperanza. Per ciascuna di esse opera un diverso titolare della legittimazione passiva.

Il ricorrente aveva convenuto il solo Ministero della giustizia. Quest’ultimo è legittimato passivo per la pretesa indennitaria relativa alla fase di cognizione, ma non per quella di ottemperanza, per la quale è invece legittimato il Ministero dell’economia e delle finanze.

Poiché la domanda investiva anche la fase esecutiva, il contraddittorio doveva essere instaurato anche nei confronti di quest’ultimo, che non è stato evocato in giudizio. Ne deriva un difetto di integrità del contraddittorio, che la Corte qualifica come vizio rilevabile anche in sede di legittimità, non essendo il litisconsorte necessario parte del giudizio.

Il decreto impugnato è pertanto cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda nel contraddittorio integrato. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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