Equa riparazione: il criterio aritmetico non esonera dalla personalizzazione (Cass. pen. Sez. IV n. 2403 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione l’equa indennità non ha carattere risarcitorio, ma solidaristico, e tende a compensare le conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica prodotte dalla custodia cautelare. Il riferimento al criterio aritmetico, volto a garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità di ciascun caso e di integrare tale criterio, in aumento o in diminuzione. In forza del principio della domanda, il giudice della riparazione deve esaminare tutte le allegazioni della parte sulle conseguenze della privazione della libertà personale, verificando il nesso causale con la detenzione e la prova delle conseguenze, anche mediante fatto notorio o presunzioni. È illegittima, quindi, l’ordinanza che liquidi l’indennizzo con il solo parametro aritmetico, omettendo di valutare gli atti allegati in ordine alla perdita di occasioni lavorative e allo strepitus fori.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in carcere per 719 giorni, dal 27.09.2016 al 18.07.2018, in relazione a un’imputazione provvisoria per tentato omicidio, ricettazione e delitti in materia di armi, conclusasi con sentenza di assoluzione.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della domanda, aveva escluso profili di colpa grave e liquidato l’indennizzo sulla base dello stretto parametro aritmetico, negando la maggiore somma richiesta per i pregiudizi ulteriori, ritenuti connaturati alla restrizione subita. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata personalizzazione del calcolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa generale sulla natura dell’istituto: l’obbligo dello Stato non nasce da un illecito, ma da una forma di solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare. Il contenuto della prestazione non è la rifusione del danno patrimoniale, ma, nel limite dell’art. 315, comma 2, cod. proc. pen., la corresponsione di una somma che compensi le conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica causalmente riconducibili alla detenzione.

Su tale linea la Corte richiama le Sezioni Unite n. 1 del 1992 e le Sezioni Unite n. 24287 del 2001, oltre alla Corte cost. n. 446 del 1997, fondata sul carattere squisitamente solidaristico della misura riparatoria.

Il passaggio centrale concerne il rapporto tra criterio aritmetico e obbligo motivazionale. Il parametro per giornata risponde all’esigenza di uniformità territoriale, ma non autorizza il giudice a trascurare le peculiarità del caso. Il giudice deve integrare il risultato del calcolo, innalzandolo o riducendolo, per rendere la decisione equa e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame, secondo il principio di Sez. IV n. 32891 del 2020 e di Sez. III n. 9486 del 2024. In particolare, la Corte ribadisce il dovere di prendere in esame tutte le allegazioni della parte sulle conseguenze della privazione della libertà personale.

Nel caso concreto la Corte distrettuale ha omesso ogni esame degli atti allegati all’istanza, relativi alla risoluzione del rapporto lavorativo e allo strepitus fori. Quanto a quest’ultimo, la Corte richiama Sez. IV n. 2624 del 2018: la diffusione della notizia deve eccedere le comuni modalità informative, per capacità di raggiungere un largo pubblico e per assertività circa la responsabilità penale, con la precisazione che nelle realtà di piccole dimensioni è necessaria una durata dell’ingiusta detenzione tale da indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento. Le conseguenze personali, secondo Sez. III n. 17408 del 2023, devono essere non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi idonei a fondare il rapporto con la carcerazione.

La Corte territoriale si è invece limitata a un tautologico riferimento alla non riconoscibilità di danni ulteriori, senza il dovuto esame nel merito. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza è annullata con rinvio, perché il giudice distrettuale valuti, previa disamina delle specificità del caso, l’opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo aritmetico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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