Ricorso aspecifico se ripropone genericamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31634/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre, in termini generici, i motivi d’appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’impugnazione deve stabilire una correlazione puntuale tra le ragioni della decisione censurata e le critiche rivolte contro di essa. È altresì estranea al giudizio di legittimità la richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Il ricorrente deve indicare un vizio decisivo del percorso motivazionale, non essendo sufficiente contestare genericamente la conferma della responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello, formulando un unico motivo di ricorso. Secondo quanto emerge dall’ordinanza, la censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già dedotte con l’appello, senza sviluppare un confronto specifico con le risposte fornite dal giudice di secondo grado.
Il motivo sollecitava inoltre una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità in relazione al reato contestato e aveva già rilevato la genericità delle doglianze proposte in appello. Il ricorso non individuava, secondo la Corte, alcun vizio decisivo della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione concentra la decisione sul requisito di specificità dell’impugnazione. La mera riproduzione dei motivi d’appello non consente di accedere al giudizio di legittimità quando il ricorrente omette di misurarsi con il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. La critica deve riguardare le effettive ragioni della decisione e deve spiegare perché esse sarebbero giuridicamente o logicamente viziate.
L’aspecificità deriva quindi dalla mancata correlazione tra la motivazione censurata e le ragioni poste a fondamento del ricorso. La Corte richiama l’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che collega a tale difetto l’inammissibilità dell’impugnazione. A sostegno del principio viene citata la pronuncia della quarta sezione n. 19364 del 14 marzo 2024.
Il ricorso risulta inammissibile anche sotto un distinto profilo. La richiesta di riesaminare la capacità dimostrativa delle prove mira infatti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Tale attività non rientra nella cognizione attribuita al giudice di legittimità. La Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto dai giudici di merito, in assenza di uno specifico vizio della motivazione.
Nel caso esaminato, il ricorrente non indica passaggi decisivi omessi, illogici o comunque viziati nel percorso seguito dalla sentenza d’appello. La censura resta sul piano della generica contestazione dell’accertamento di responsabilità. Non viene invece individuata una frattura argomentativa capace di incidere sulla tenuta della decisione, che aveva considerato anche la genericità dei motivi proposti nel precedente grado.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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