Patrocinio spese Stato opposizione divieto reformatio in peius (Cass. pen. Sez. IV n. 2402 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso promosso ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius. È pertanto illegittimo il rigetto dell’opposizione fondato su motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice. Ai fini della valutazione del superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 76 TUSG assumono rilevanza anche i redditi da attività illecite, ma la loro sussistenza non può desumersi dai soli precedenti penali o da condanne non definitive: occorre l’indicazione del percorso logico-argomentativo che, da concreti elementi di fatto, conduce al superamento della soglia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. Il GIP del Tribunale di Avellino aveva respinto la richiesta sull’assunto della presumibile sussistenza di proventi illeciti desunti dagli atti di indagine. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 TUSG era stata rigettata con ordinanza del 03.10.2024, con la quale il giudice aveva valorizzato due condanne definitive sopraggiunte rispetto all’istanza, riferite a episodi del 2020.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, deducendo la violazione del principio devolutivo, la mancanza di motivazione sull’effettiva sussistenza di redditi illeciti e l’illogicità del ragionamento presuntivo fondato su condanne successive alla domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da due premesse in via logicamente pregiudiziale. Anzitutto esclude l’operatività della causa di esclusione di cui all’art. 76, comma 4-bis, TUSG, poiché le condanne non riguardano le ipotesi aggravate ivi richiamate. In secondo luogo ritiene corretto il riferimento ai redditi del 2020, poiché, secondo la giurisprudenza di Sezione, rileva l’ultima dichiarazione per cui, al momento del deposito dell’istanza, sia scaduto il termine di presentazione (Sez. 4, n. 16875 del 12.03.2024; Sez. 4, n. 39182 del 09.05.2024).
Il primo motivo è accolto. L’opposizione ex art. 99 è un rimedio impugnatorio, sebbene straordinario e atipico, regolato dai principi processuali penali in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 12491 del 02.03.2011; Sez. 4, n. 18697 del 21.03.2018). La ratio risiede nell’incidenza del diritto in questione sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale, che giustifica l’applicazione delle regole dell’ordinamento penale.
Nel caso concreto, il GIP aveva negato il beneficio sulla base di proventi illeciti desunti dagli atti di indagine. Il giudice dell’opposizione, invece, ha fondato il rigetto su due episodi accertati nel 2020 e su condanne definitive, introducendo una motivazione diversa e non consentita, senza rispondere alle doglianze difensive.
Anche il secondo e il terzo motivo sono fondati. I redditi da attività illecite possono rilevare, ma la loro sussistenza va accertata mediante presunzioni semplici munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. e fondate su concreti elementi di fatto. Il superamento della soglia non può dedursi dai soli precedenti penali né da condanne non definitive (Sez. 4, n. 53387 del 22.11.2016; Sez. 4, n. 44900 del 18.09.2018; Sez. 4, n. 13080 del 08.03.2023; Sez. 4, n. 8532 del 17.02.2022). Il giudice deve esplicitare il percorso logico che dal fatto noto conduce al fatto ignorato, cioè al superamento del limite reddituale.
Nel caso di specie la motivazione è apodittica: pur enumerando i precedenti e il lucro derivante dall’attività di traffico, non indica gli elementi presuntivi da cui desumere l’effettivo tenore di vita e il superamento della soglia. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Avellino.
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Nota della Redazione
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