Equa riparazione: danno patrimoniale solo se nesso causale diretto col ritardo (Cass. civ. Sez. 2 n. 1266 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude l’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione patrimoniale come conseguenza diretta e immediata di quella violazione. Il pregiudizio resta estraneo alla fattispecie del danno evento. Sono pertanto risarcibili non tutti i danni che si pretendano collegati al ritardo, ma solo quelli per i quali sia dimostrato il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio sofferto. Il danno economico è ricollegabile all’eccessiva durata solo se ne costituisce l’effetto immediato secondo una normale sequenza causale. Ne deriva che nel danno patrimoniale da violazione del termine ragionevole non rientrano le poste che formano oggetto del giudizio presupposto, pendente o concluso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’irragionevole durata di un giudizio di lavoro, nel quale aveva chiesto la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La Corte d’appello, riformando in parte il decreto del Consigliere Delegato, aveva liquidato un indennizzo per la durata non ragionevole del processo, ma aveva respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Il giudice di merito aveva osservato che tale pregiudizio non era conseguenza immediata e diretta dell’eccessiva durata, poiché la forfettizzazione dell’indennità dovuta al lavoratore assunto a termine illegittimamente non avrebbe comunque evitato il danno nel periodo eccedente le dodici mensilità. Il ricorrente ha impugnato il decreto con cinque motivi, esaminati congiuntamente dalla Corte.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda i confini del danno patrimoniale risarcibile ai sensi della legge n. 89/2001 quando il processo presupposto si sia protratto oltre il termine ragionevole. Il ricorrente sosteneva che il ritardo nella pronuncia gli avesse sottratto il tempo utile a ricostituire il rapporto di lavoro, con conseguente perdita di guadagno rispetto a chi ottiene una decisione in tempi ragionevoli.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di equa riparazione, la natura indennitaria dell’obbligazione non impone l’accertamento soggettivo della violazione, ma lascia integro l’onere di provare la lesione patrimoniale quale effetto diretto e immediato del ritardo, restando il pregiudizio fuori dalla fattispecie del danno evento. Il danno economico è collegabile all’eccessiva durata solo se ne costituisce l’effetto immediato secondo una normale sequenza causale.
Ne discende che l’indennizzo patrimoniale non può essere corrisposto quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta e immediata del perdurare del processo. Nel novero del danno patrimoniale da violazione del termine ragionevole non rientrano, infatti, le poste che costituiscono oggetto del giudizio protrattosi eccessivamente, come affermato da Cass. Sez. VI-2 n. 16237 del 2020, da Cass. Sez. I n. 8603 del 2005 e da Cass. Sez. I n. 11858 del 2006.
La Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Il danno patrimoniale invocato non era conseguenza immediata e diretta dell’irragionevole durata, ma costituiva una posta del danno oggetto del giudizio presupposto. La motivazione del decreto, articolata, si sottrae al vizio di apparenza dedotto con riferimento all’art. 132 cod. proc. civ.: la limitazione del risarcimento e il carattere omnicomprensivo dell’indennità escludono che il pregiudizio eccedente le dodici mensilità sia imputabile al ritardo processuale.
I motivi sono pertanto giudicati infondati e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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