Usucapione della servitù discontinua e sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 9626 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di servitù discontinua, il requisito dell’apparenza si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, tali da rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante, e non un’attività posta in essere in via precaria o per tolleranza. L’esercizio saltuario del passaggio non è di ostacolo a configurare il possesso, dovendo essere valutato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante. Il giudice d’appello che qualifichi diversamente la domanda o l’eccezione, o che fondi la decisione su ragioni diverse da quelle del primo giudice, non incorre in extrapetizione, purché non immuti l’effetto giuridico richiesto. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ammesso solo se l’anomalia si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il vicino dinanzi al Tribunale, chiedendo di accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo e di ordinare la cessazione del transito carraio, oltre alla rimozione di manufatti realizzati a distanza inferiore a quella legale. Il convenuto resisteva e, in via riconvenzionale, domandava l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per interclusione dei propri fondi.
Il Tribunale accoglieva le domande dell’attrice e rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda di negatoria servitutis e accoglieva la riconvenzionale, accertando il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo della ricorrente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente lamentava che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio il requisito dell’apparenza, sulla base di un elemento di fatto — la strombatura tra il passaggio e la via pubblica — mai allegato dalla controparte, e deducendo l’insufficienza della prova dell’usucapione con violazione dell’art. 2697 cod. civ.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello che dia alla domanda una qualificazione giuridica diversa, essendo compito del giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite di non immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. Parimenti, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che confermi la decisione impugnata su ragioni diverse, valorizzando elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati dal primo giudice.
Nel caso concreto, la valutazione sull’apparenza è stata svolta sulla base degli elementi risultanti dagli atti, sicché nessun vizio di ultrapetizione è ravvisabile. Quanto all’onere della prova, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice di merito attribuisca l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata. Nella specie, la Corte d’Appello ha esaminato le contrapposte dichiarazioni dei testi, attribuendo maggiore attendibilità a quelli che avevano confermato l’utilizzo del passaggio sino dagli anni ’80, e ha confortato tale conclusione con elementi oggettivi desunti dallo stato dei luoghi, dalle planimetrie e dalle fotografie. Nessuna inversione dell’onere probatorio è dunque riscontrabile.
Il terzo motivo, con cui si denunciava nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso di specie la Corte territoriale ha esposto adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, e la valutazione delle prove resta rimessa al giudice del merito.
La Corte richiama infine la giurisprudenza in tema di servitù discontinue: l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurare il possesso, dovendo essere determinato in riferimento alle peculiarità del fondo dominante, salvo che emergano chiari segni esteriori di animus dereliquendi (Sez. 2 n. 3076 del 2005), e ribadisce che il requisito dell’apparenza postula segni visibili permanenti, non implicando necessariamente un’utilizzazione continuativa delle opere (Sez. 2 n. 32816 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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