PREU, prova contraria solo documentale nel gioco irregolare (Cass. civ. Sez. V n. 32047 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, la determinazione induttiva della base imponibile prevista dall’art. 1, comma 646, lett. a), legge n. 190/2014 è superabile solo mediante prova documentale contraria, ai sensi del successivo art. 1, comma 647. L’introduzione, ad opera dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 come novellato dalla legge n. 130/2022, della prova testimoniale su iniziativa del giudice tributario non incide su tale disciplina: la norma del 2014 è norma di settore e prevale, per il rigore probatorio che il Legislatore ha inteso imporre. La presunzione non è assoluta, ma iuris tantum, con onere a carico del contribuente di fornire elementi idonei a comprovare l’effettivo periodo di operatività dell’apparecchio.
Il Fatto
Una società esercente un pubblico esercizio e i suoi legali rappresentanti, in proprio, impugnavano un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’esito di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva ripreso per il 2017 il PREU, determinando induttivamente la base imponibile per un apparecchio da intrattenimento rinvenuto nei locali con scheda non conforme e non collegato alla rete telematica dell’Amministrazione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il quantum e riconoscendo valore alla dichiarazione scritta di un terzo, dalla quale risultava che l’apparecchio era stato consegnato solo in data successiva e utilizzato per tre giorni prima della verifica. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia riformava la decisione, escludendo l’idoneità probatoria di quella dichiarazione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, esaminato per primo per la sua valenza potenzialmente assorbente, è inammissibile. La Corte ricorda che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato nel 2012, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo. Non costituiscono “fatti” le argomentazioni difensive né gli elementi istruttori; e l’omessa ammissione di una prova può censurarsi solo se quella prova fosse idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie.
La Corte verifica allora se l’abolizione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario, disposta dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 novellato dalla legge n. 130/2022, incida sull’art. 1, comma 647, legge n. 190/2014. La risposta è negativa. La nuova disposizione processuale va letta in un’ottica di sistema, raccordata con i limiti del codice civile in materia di testimonianza e con le disposizioni speciali di settore. L’art. 1, comma 647, è appunto norma speciale, giustificata dal rigore della prova contraria — esclusivamente documentale — richiesta per superare la determinazione presuntiva della base imponibile.
Pertanto, la mancata ammissione della prova testimoniale scritta non integra l’assenza di motivazione su un punto decisivo: non era idonea, con giudizio di certezza, a travolgere il convincimento del giudice di appello. Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la valenza probatoria della dichiarazione del terzo perché stimata assolutamente generica, priva di requisiti formali, attestante fatti di anni precedenti e non identificante il tipo di apparecchio, a fronte della descrizione contenuta nel processo verbale.
Anche il primo motivo è inammissibile. Esso prospetta una violazione di legge, ma in realtà sollecita una nuova interpretazione di questioni di merito coperte dall’accertamento in fatto del giudice di appello. La Corte ribadisce che la presunzione dell’art. 1, comma 646, lett. a) è iuris tantum, con onere del contribuente di fornire elementi atti a giustificare la non applicazione della base forfetaria di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non vulnera le presunzioni legali sostanziali, dovendo la prova valutarsi «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale».
Il ricorso è rigettato. La Corte applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., liquidando gli ulteriori importi in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende, avendo la definizione del giudizio conforme alla proposta di definizione anticipata valore di valutazione legale tipica della lite temeraria.
Nota della Redazione
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