Equa riparazione, termine di decadenza e legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. II n. 17611 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Emanata l’ordinanza di assegnazione al termine del processo esecutivo, essa ha carattere definitivo e idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 solo se l’amministrazione corrisponde il pagamento. Ove la parte instauri il giudizio di ottemperanza, dalla definitività di quest’ultimo decorre il termine per la domanda di equo indennizzo. Il carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva non comporta che il Ministero della Giustizia risponda della durata irragionevole del processo svoltosi davanti agli organi della giustizia amministrativa: va chiamato in causa il Ministero dell’Economia, con determinazione distinta degli importi gravanti su ciascuna amministrazione.
Il Fatto
Le parti private avevano proposto ricorso davanti alla Corte di appello di Perugia per l’equo indennizzo da irragionevole durata di un giudizio amministrativo. La fase di cognizione si era conclusa con la liquidazione di un indennizzo; in sede di legittimità era stato accolto il solo motivo sulle spese di lite. Nel dicembre 2014 era stata promossa un’azione esecutiva davanti al Tribunale di Roma, definita nel settembre 2015 con ordinanza di assegnazione della somma di € 1.150 a persona.
Nel giugno 2018 le parti avevano avviato un giudizio di ottemperanza davanti al Tar Lazio, dapprima dichiarato inammissibile e poi accolto nel luglio 2019. Con riferimento a tale processo erano stati depositati nel 2019 separati ricorsi ex art. 3 l. 89/2001. In fase monitoria, calcolata la durata complessiva in 8 anni e 1 mese e quella ragionevole in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, era stato liquidato un indennizzo di € 800 a persona. L’opposizione del Ministero della Giustizia era stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Ministero della Giustizia ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 4 l. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, Cedu, sostenendo la tardività della domanda. Il termine di decadenza andrebbe agganciato all’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, satisfattiva dell’interesse delle parti, non al successivo giudizio di ottemperanza.
La Corte ha respinto la censura distinguendo due piani. Il lasso di tempo concesso all’amministrazione per pagare non rileva per il calcolo interno della durata irragionevole, ma è altra cosa rispetto alla decorrenza del termine di decadenza. Emanata l’ordinanza di assegnazione, essa è definitiva e idonea a far decorrere il termine semestrale solo se l’amministrazione corrisponde il pagamento. Diversamente, se la parte instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta, dalla definitività di quel giudizio decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001, richiamandosi in tal senso Cass. 2/2023.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha escluso che dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva derivi a carico del Ministero della Giustizia la responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi davanti agli organi della giustizia amministrativa: va chiamato in causa il Ministero dell’Economia, secondo Cass. 33764/2022, con determinazione distinta degli importi in relazione al ritardo imputabile a ciascun giudice.
Il vizio della mancata partecipazione del Ministero dell’Economia è stato ritenuto sanabile mediante assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio e rimessione in termini, in applicazione dell’art. 4 l. 260/1958. Il patrocinio comune ad opera dell’Avvocatura dello Stato non può ostacolare, per garanzia dell’art. 24, co. 2, Cost., il recupero dei poteri difensivi del dicastero chiamato in causa, secondo gli argomenti di Cass. 8049/2019 e Cass. 21710/2023.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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