Convalida del trattenimento e illegittimità manifesta dell’espulsione dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 12448 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, il giudice investito della convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione è tenuto, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU, a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di propria competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. Tale illegittimità può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero, compresa l’ipotesi in cui il decreto sia stato emesso nei confronti di un soggetto che aveva presentato richiesta di protezione internazionale ed era ancora nei termini per impugnare il diniego della Commissione territoriale. Il giudice di pace non può quindi declinare la propria competenza sull’eccezione, demandandola al giudizio di opposizione al decreto di espulsione. Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato quando il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo.
Il Fatto
Il ricorrente, scarcerato dalla casa circondariale, riceveva notifica di un decreto di espulsione e di contestuale decreto di trattenimento. Il Giudice di pace, sentito l’interessato, convalidava il trattenimento. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Il ricorrente deduceva di avere in precedenza presentato domanda di protezione internazionale, di cui non conosceva l’esito, e che in udienza la difesa aveva eccepito la mancata notifica del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale. Il Giudice di pace aveva ritenuto che l’esame di tale eccezione non rientrasse nella propria competenza, demandandola al giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ritiene fondato il motivo. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, in materia di immigrazione, il giudice della convalida del trattenimento deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU, che consente la detenzione ai fini di espulsione solo a condizione che la procedura sia regolare. Sul punto richiama Cass. n. 5750 del 2017, Cass. n. 18404 del 2023 e Cass. n. 5566 del 2025.
Tale illegittimità manifesta può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. Il Giudice di pace avrebbe pertanto dovuto verificare se il decreto di espulsione fosse manifestamente illegittimo per essere stato emesso nei confronti di un soggetto che aveva presentato richiesta di protezione internazionale prima dell’espulsione ed era ancora nei termini per proporre ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale.
Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non può essere proseguito: il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Quanto alle spese, la Corte osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio, scelta reputata conforme a Costituzione (Corte cost. n. 439 del 2004; Cass. n. 24102 del 2022). Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio in un giudizio in cui è soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Il compenso e le spese del difensore vanno liquidati ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in ipotesi di cassazione senza rinvio. Le spese processuali, per il merito e per la legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
Nota della Redazione
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