Sospensione del processo solo con motivazione sulla controvertibilità (Cass. civ. Sez. II n. 17537 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., potendo essere proposta istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ. Essa può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., con applicazione, nel caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. Ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui si invoca l’autorità, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Il giudice deve motivare esplicitamente le ragioni per cui non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.
Il Fatto
I ricorrenti propongono regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio depositata dal Tribunale di Cassino. Il provvedimento impugnato, senza ricostruire in punto di fatto le ragioni del collegamento fra i due giudizi, ha disposto la sospensione del processo in attesa della definizione di un procedimento penale per falsa testimonianza promosso a carico di alcuni testi escussi nell’originario giudizio petitorio, al quale i ricorrenti non avevano preso parte.
I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza anche alla luce di una precedente pronuncia negativa sulla medesima questione, resa da altro giudice istruttore. La controparte non ha depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro interdipendenza, e li ritiene fondati. Il nucleo della decisione è la corretta individuazione del fondamento normativo della sospensione disposta dal giudice di merito.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e di un giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. e, ove disposta, consente di proporre subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ. Essa può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte precisa che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione invocata, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. La sospensione è dunque ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.
Nel caso di specie, il Tribunale non poteva sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., dandone adeguata motivazione. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato cassato, con riassunzione della causa avanti il Tribunale di Cassino nei termini di legge. Le spese sono regolate al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.