Equa riparazione: l’indennizzo può scendere sotto il minimo annuo se il Fondo di Garanzia ha già ridotto l’attesa (Cass. 12073/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 12073/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 8312/2024) — camera di consiglio dell’11 novembre 2025, Presidente Milena Falaschi, Relatore Tiziana Maccarrone.
Il principio di diritto
La locuzione «di regola» contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001 indica il potere discrezionale del giudice di discostarsi dai parametri predeterminati — anche al di sotto del valore base dell’indennizzo annuo di 400,00 euro — con adeguata motivazione e in misura ragionevole rispetto alle particolarità della fattispecie. Nelle procedure fallimentari tale derogabilità trova particolare giustificazione: la tempestiva e significativa riduzione del credito atteso — per l’intervento del Fondo di Garanzia INPS — che alleggerisca la penosità dell’attesa può fondare la liquidazione dell’indennizzo anche sotto il minimo annuo.
Il fatto
Alcuni lavoratori, ammessi al passivo in privilegio (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) di un fallimento durato circa quindici anni, chiedevano alla Corte d’appello l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale, ai sensi della legge n. 89/2001. Il Consigliere delegato riconosceva 250,00 euro per ogni anno di ritardo — con decurtazione del 50% dell’indennizzo base di 500,00 euro — valorizzando il fatto che il Fondo di Garanzia INPS aveva pagato parte dei crediti in tempi brevi, attenuando il pregiudizio. Gli interessati proponevano opposizione, deducendo la violazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, che prevede una forbice tra 400,00 e 800,00 euro per anno di ritardo. La Corte d’appello di Cagliari respingeva l’opposizione; gli interessati ricorrevano per cassazione con due motivi. Il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.
La motivazione
Primo motivo — violazione dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001 (in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 111 e 117 Cost.): il minimo di 400,00 euro sarebbe insuperabile salvo pretese bagatellari. Infondato: la locuzione «di regola» attribuisce al giudice il potere di discostarsi dai parametri, anche sotto il minimo annuo, purché con motivazione rigorosa e in misura ragionevole. L’intervento del Fondo di Garanzia INPS, che soddisfa celermente parte del credito, giustifica la decurtazione sotto la soglia minima, e la deroga trova particolare giustificazione nelle procedure fallimentari, in cui la pretesa si realizza in più tempi attraverso i piani di riparto. Ciò non contrasta con la CEDU né con la Costituzione, purché l’indennizzo non sia irrisorio o meramente simbolico.
Secondo motivo — violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014: le spese poste a carico dei ricorrenti in favore dell’Avvocatura dello Stato erano state maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali. Fondato: il rimborso forfettario delle spese generali spetta solo agli avvocati del libero foro e non alla difesa erariale.
Esito: rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa per quanto di ragione e, decidendo nel merito, espunge dalla condanna alle spese il rimborso delle spese generali a favore dell’Avvocatura dello Stato, sostituendolo con il rimborso delle spese prenotate a debito; spese di legittimità compensate.
Implicazioni pratiche
Nell’equa riparazione, il minimo annuo di 400,00 euro dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001 non è un limite invalicabile: la locuzione «di regola» consente al giudice di scendere sotto quella soglia con motivazione rigorosa e proporzionata. Nelle procedure fallimentari conta molto la dinamica dei riparti: se un intervento pubblico — tipicamente il Fondo di Garanzia INPS — soddisfa gran parte del credito entro tempi ragionevoli, la penosità dell’attesa si riduce e l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. Chi contesta la misura dell’indennizzo deve però censurare in concreto la congruità della somma riconosciuta e l’eventuale irrisorietà, non limitarsi a dedurre in astratto l’invalicabilità del minimo. Sul fronte spese, quando la controparte è difesa dall’Avvocatura dello Stato non spetta il rimborso forfettario delle spese generali, riservato agli avvocati del libero foro.
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