Equa riparazione, prova dei fatti costitutivi nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 18814 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’onere di depositare copia autentica degli atti del processo presupposto, previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, non costituisce requisito di ammissibilità o procedibilità della domanda, ma specifica il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella sola fase monitoria. Nel giudizio di opposizione al decreto, che devolve al collegio la piena cognizione della pretesa, il giudice è tenuto a esaminare la fondatezza della domanda e il ricorrente deve provare i fatti costitutivi. Il riscontro degli elementi costitutivi della domanda non integra una questione rilevata d’ufficio, ma appartiene al thema decidendum, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Catania, emesso in sede di rinvio disposto con precedente ordinanza della Suprema Corte. La Corte d’appello, adita in sede di rinvio, ha rilevato che agli atti risultava prodotto solo il ricorso originario e che mancava l’intero fascicolo di parte del procedimento monitorio, oltre agli atti e ai verbali del processo presupposto per cui era stata chiesta l’equa riparazione. Ha quindi ritenuto preclusa la possibilità di esaminare la fondatezza della domanda e ha rigettato l’opposizione per mancanza di prova.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina i quattro motivi di ricorso, tra loro connessi, e li rigetta integralmente. Il percorso argomentativo muove dal primo motivo, con cui i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001 e dell’art. 640, comma 1, cod. proc. civ., sostenendo che l’onere di produzione documentale non possa fondare da solo un rigetto della domanda.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell’art. 3 della legge n. 89/2001 non introduce un requisito formale incidente sull’ammissibilità o sulla procedibilità della domanda, ma specifica l’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria. In quella sede, il giudice deve invitare la parte, tramite il cancelliere, a rimediare all’insufficienza della prova, secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 640 cod. proc. civ., espressamente richiamato dal quarto comma dell’art. 3.
Tale onere, tuttavia, non opera nel giudizio di rinvio. Con l’opposizione contro il decreto reso nella fase monitoria si determina la devoluzione piena della controversia, senza limitazione di temi o motivi di censura. Oggetto dell’accertamento non è la legittimità del decreto né le singole ragioni dell’opposizione, ma la fondatezza della pretesa azionata dalla parte privata. Il giudice di rinvio aveva perciò l’obbligo di esaminare la fondatezza della domanda, rispetto alla quale i ricorrenti dovevano fornire la prova dei fatti costitutivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. La verifica dell’assolvimento dell’onere di provare i fatti costitutivi è parametro necessario per l’accoglimento della domanda e il giudice è obbligato a compierla. Non può quindi integrare una decisione a sorpresa, tale da richiedere l’assegnazione di un termine per osservazioni: il riscontro degli elementi costitutivi non forma oggetto di questione rilevata d’ufficio, giacché appartiene al thema decidendum e scaturisce dagli stessi elementi oggettivi della domanda.
Infondato è anche il terzo motivo. La Corte rileva che l’osservazione del giudice monocratico sulla durata del processo presupposto costituisce un mero obiter dictum, essendo stata la domanda dichiarata tardiva. Inoltre, dalla semplice durata non ragionevole non deriva l’accoglimento della pretesa, dovendo essere valutati tutti gli elementi cui l’art. 2 della legge n. 89/2001 subordina il riconoscimento del diritto all’equa riparazione. Dal rigetto dei primi tre motivi consegue l’assorbimento improprio del quarto. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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