Equa riparazione e presunzione di insussistenza del pregiudizio anche per estinzione ex (Cass. civ. Sez. II n. 11443 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, introdotta dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001, opera anche quando l’estinzione del giudizio presupposto sia dichiarata a seguito della mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 cod. proc. civ. La norma ha inciso sul riparto dell’onere della prova, introducendo in favore dell’Amministrazione una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte, superabile solo con la prova contraria del pregiudizio effettivamente subito. La natura eccezionale della disposizione non ne impedisce l’applicazione all’estinzione per inattività delle parti, riconducibile all’art. 307 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda di equa riparazione proposta dai ricorrenti per la durata irragionevole di una causa civile iniziata l’11.03.2008 e definita con provvedimento di cancellazione dal ruolo e di estinzione del 24.03.2016.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda per carenza di prova del pregiudizio, applicando l’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/2001 anche all’ipotesi di estinzione conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cod. proc. civ. I ricorrenti hanno impugnato il decreto in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001 e l’omesso esame di un fatto decisivo. Secondo i ricorrenti, la presunzione di insussistenza del pregiudizio riguarderebbe solo l’estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. e quella per inattività delle parti ex art. 307 cod. proc. civ., non anche l’ipotesi dell’art. 309 cod. proc. civ., fattispecie diversa e non suscettibile di applicazione analogica.
La Corte ritiene il motivo infondato. La disposizione ha modificato il riparto dell’onere della prova del pregiudizio, introducendo una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 cod. proc. civ., con un regime più favorevole per l’Amministrazione rispetto al quadro previgente.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il collegio afferma che la norma si applica anche all’ipotesi di mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., che conduce pur sempre alla dichiarazione di estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ. Vengono richiamati Cassazione civile sez. II, 26/09/2023, n. 27396 non massimata e Cassazione civile sez. VI, 21/06/2021, n. 17684.
Poiché l’estinzione per inattività delle parti è espressamente prevista dall’art. 307 cod. proc. civ., opera la presunzione di insussistenza del pregiudizio, superabile solo con la prova contraria, che la Corte d’appello ha ritenuto non fornita. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e condanna ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., avendo i ricorrenti chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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