Aumento di capitale iperdiluitivo e risarcimento del socio: termine di decadenza (Cass. civ. Sez. I n. 17131 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con la quale il socio di società per azioni chiede il risarcimento del pregiudizio patrimoniale derivante da una delibera assembleare di aumento di capitale, ritenuta illegittima per il suo carattere iperdiluitivo, è soggetta al termine di decadenza di novanta giorni stabilito dall’art. 2377, comma 6°, cod. civ. per l’impugnazione della delibera stessa. Il dies a quo decorre, quando la delibera sia soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, dalla data dell’iscrizione. Una volta portato a compimento l’aumento di capitale i diritti del socio sono innovati dal nuovo assetto societario, e la pretesa di conservare ragioni ancorate alla situazione anteriore è giuridicamente sterile. La tutela del socio è affidata al diritto d’opzione e alla possibilità di monetizzarlo, non a un diritto perfetto e intangibile all’integrità patrimoniale e alla conservazione della quota di partecipazione.

Il Fatto

Il ricorrente, socio della società, ha convenuto in giudizio la banca-società innanzi al tribunale, lamentando di essere stato danneggiato nel valore delle azioni possedute in conseguenza delle delibere assembleari con cui gli azionisti avevano dapprima disposto il raggruppamento delle azioni e poi conferito al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale, operazione qualificata come iperdiluitiva. L’attore ha chiesto l’accertamento del valore delle vecchie azioni e dei correlati diritti di dividendo, nonché la condanna della società al risarcimento del danno.

Il tribunale, espletata una consulenza tecnica, ha rigettato le domande per difetto di prova del danno e del nesso causale. La corte d’appello ha respinto l’appello principale, rilevando la tardività della domanda risarcitoria e l’insussistenza di profili di antigiuridicità dell’operazione. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per asserito mutamento della composizione del collegio, la Corte ricorda che il principio di immutabilità del giudice ex art. 276, comma 1°, cod. proc. civ. opera dal momento della discussione in poi. Nei gradi di impugnazione, ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., la divergenza tra il collegio dell’epigrafe e quello del verbale d’udienza integra causa di nullità solo se chi impugna ne fornisce la prova. L’intestazione della sentenza, in difetto di elementi contrari, si presume affetta da mero errore materiale, emendabile ex artt. 287-288 cod. proc. civ.

Il secondo e il quarto motivo, incentrati sull’interpretazione della domanda come dichiarativa anziché risarcitoria, sono dichiarati inammissibili. L’interpretazione dell’atto di citazione costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo, onere rimasto inadempiuto per difetto di autosufficienza.

Il terzo motivo, che denunciava difetto assoluto di motivazione, è inammissibile: la sentenza d’appello espone in modo non apparente né contraddittorio le ragioni della decisione, e al minimo costituzionale rileva solo la motivazione graficamente mancante o perplessa, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Il quinto e il sesto motivo non si confrontano con la ratio decidendi autonoma della sentenza. Questa, ormai definitivamente interpretata la domanda come risarcitoria, ha ritenuto la stessa tardiva perché proposta oltre i novanta giorni dall’iscrizione della delibera contestata nel registro delle imprese.

Il settimo motivo è infondato. Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria, l’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile solo nelle sedi competenti, e le spese di consulenza tecnica non dipendono dall’accertamento del valore della causa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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