Presunzioni equa riparazione solo ai giudizi introdotti dopo il 2016 (Cass. civ. Sez. II n. 3770 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dall’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001 come modificato dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo il 1° gennaio 2016. La norma incide sulla formazione e sulla valutazione della prova e, in difetto di disciplina transitoria, opera sugli effetti della domanda solo se questa è proposta dopo la sua entrata in vigore. Irrilevante è la natura sostanziale o processuale della disposizione, poiché rileva il momento di proposizione della domanda di equa riparazione. Ne deriva l’illegittimità del decreto che applichi la presunzione a un giudizio già iniziato alla data del 1° gennaio 2016.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso il decreto n. 1243/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 5 maggio 2022. L’intimato non svolge attività difensive.
La Corte d’appello aveva accolto in parte l’opposizione del Ministero ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 avverso il decreto del magistrato designato, condannando comunque l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore dell’avvocato, per l’importo di € 1.890,00. Il giudice di merito aveva escluso l’operatività della presunzione di insussistenza del diritto all’indennizzo per estinzione del giudizio presupposto, sul rilievo che quel processo era stato introdotto il 16 dicembre 2006, dunque prima del 1° gennaio 2016, richiamando a sostegno il precedente di legittimità n. 25542 del 2019.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Suprema Corte ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001, tra cui quella operante in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 cod. proc. civ., si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, cioè dopo il 1° gennaio 2016.
Il Collegio rileva che la Corte d’appello ha invocato a proprio favore proprio il precedente n. 25542 del 2019, del quale ha però travisato la portata. In quella motivazione si chiarisce che la disposizione ha inciso sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, introducendo una presunzione legale relativa di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, e che tale più favorevole presunzione rispetto al quadro previgente non può trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Il percorso argomentativo della Corte muove dal rilievo che l’applicazione retroattiva della norma a domande proposte prima del 1° gennaio 2016 avrebbe ripercussioni sul regime delle prove richieste nel procedimento ex legge n. 89/2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale. Poiché la disposizione pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova, essa, in assenza di norme che diversamente dispongano e in forza dell’art. 11 delle preleggi, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della norma.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della causa uniformandosi al principio richiamato e liquidi le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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