Compensazione delle spese legittima se ancorata all’annullamento della delibera (Cass. civ. Sez. I n. 16575 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensare i costi tra le parti. Esso consiste in una verifica “in negativo”, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa. È pertanto consentito al giudice di legittimità il sindacato soltanto ove il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o comunque non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Il sindacato di questa Corte non può invece giungere sino a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte, di là dalle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una cooperativa edilizia nei confronti di un socio, avente ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a versare al Comune con una transazione. La quota era stata posta a carico del socio in base a una delibera con cui la cooperativa lo aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva ripartito le quote.
Proposta opposizione al decreto, il giudice di pace l’aveva rigettata e aveva confermato l’ingiunzione. In grado d’appello il Tribunale ha accolto l’impugnazione del socio, ponendo a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della cooperativa, qualificata come presupposto imprescindibile per l’emissione del decreto, e ha ritenuto applicabile l’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. Pur accogliendo l’appello, il Tribunale ha tuttavia interamente compensato le spese del doppio grado, facendo leva sull’annullamento della delibera, considerato successivo all’introduzione del giudizio di appello. Contro questo capo della sentenza il socio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la cooperativa replica con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, in quanto aspetti della medesima censura. Il ricorrente lamenta, da un lato, l’omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, donde la nullità originaria del decreto ingiuntivo; dall’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ., perché al momento della proposizione dell’appello era già stata emessa la sentenza di annullamento della delibera e il giudice d’appello non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. La censura complessivamente proposta è dichiarata inammissibile.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che il fatto dedotto non è decisivo: a fondamento della sentenza impugnata vi è la caducazione del presupposto imprescindibile della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della delibera della cooperativa, qualificata come effetto espansivo esterno anche in mancanza di una sentenza riformata o cassata. Tale caducazione assorbe ogni questione, avendo comportato l’accertamento, non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria. Il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da questo accertamento e coerentemente il Tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento rispetto all’emissione del decreto.
È irrilevante la considerazione che, diversamente da quanto stabilito in sentenza, al momento dell’introduzione del giudizio d’appello fosse già intervenuta la sentenza di annullamento, poiché quel che conta è che l’annullamento della delibera fosse sopravvenuto alla sentenza impugnata del giudice di pace. Del pari ininfluente è che al momento del ricorso monitorio l’ingiunto avesse già impugnato in altro giudizio la delibera, poiché questa circostanza implica al contrario che in quel momento la delibera esistesse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesa azionata.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce la fisionomia del sindacato di legittimità in tema di spese giudiziali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2014. Il controllo è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della compensazione e si risolve in una verifica “in negativo”, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione. Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta, ma puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera, della conferma della sentenza di primo grado e del successivo giudicato, ed è coerente con la ragione del decidere. Resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.