Ricorso oscuro e incoerente è inammissibile con condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 12111 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non espone i fatti salienti del giudizio, non rappresenta con chiarezza il contenuto della sentenza impugnata e non formula censure ragionate avverso di essa è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Coerenza dei contenuti e chiarezza della forma costituiscono presupposto imprescindibile perché il ricorso possa essere esaminato e deciso. L’incolmabile iato tra i contenuti dell’atto e i requisiti di contenuto-forma prescritti dalla legge processuale rende palese, quanto meno, una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per un importo pari a quello delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 23 marzo 2022, con la quale era stato definito il giudizio di appello. La controricorrente ha resistito con controricorso; la società assicurativa è rimasta intimata. La Corte di cassazione non ha potuto riferire alcunché sui fatti di causa, a causa della insuperabile oscurità e confusività del ricorso, che ha reso impossibile la stessa ricostruzione della vicenda processuale.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile sotto un triplice profilo: è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; manca di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; non contiene alcuna ragionata censura avverso quest’ultima. L’atto, inoltre, tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e quelle poste a fondamento dell’appello, contiene riferimenti a fatti introdotti ma inesplicati e riferimenti ridondanti a circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

La Corte ha ribadito che un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti e oscuro nella forma, e che coerenza e chiarezza costituiscono l’imprescindibile presupposto perché l’impugnazione possa essere esaminata e decisa, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il principio, ha osservato il collegio, non vale soltanto per l’ordinamento interno, ma caratterizza tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati.

A sostegno di tale rilievo la Corte ha richiamato, tra gli altri, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, che impone alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica; la Guida per gli avvocati approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che una semplice lettura deve consentire al giudice di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto; e la Rule 8 delle Federal Rules of Civil Procedures statunitensi, che impone una breve e semplice esposizione della domanda.

Quanto alle conseguenze economiche, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ. L’incolmabile iato tra i contenuti dell’atto e i requisiti di contenuto-forma prescritti ha reso palese, quanto meno, una colpa grave, con conseguente condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., stimata in misura pari a quella delle spese di lite. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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