La non impugnabilità ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non si applica ai procedimenti pendenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 6316 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, l’art. 36 del d.lgs. n. 150/2011 stabilisce che le norme del decreto si applicano ai soli procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre le norme abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti a tale data. Ne consegue che, per i procedimenti già pendenti, non trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 14 del medesimo decreto, che sancisce la non appellabilità del provvedimento di definizione, dovendosi applicare le disposizioni processuali previgenti che prevedono pronunce suscettibili di appello (artt. 645 c.p.c. e 702-bis c.p.c.). La data di notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto è il criterio rilevante per individuare la pendenza del procedimento.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente per il pagamento di onorari professionali. L’ingiunto aveva proposto opposizione, parzialmente accolta, con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma minore. La società aveva proposto appello, contestando il parametro di quantificazione del compenso e la mancata considerazione degli acconti versati.
La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello, facendo applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4485/2018, secondo cui il rito ivi previsto si applica anche quando il cliente sollevi contestazioni sull’esistenza del rapporto o sull’an debeatur. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, con il primo motivo, lamentava la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, rilevando che il procedimento era stato instaurato ben prima dell’entrata in vigore del decreto e che, pertanto, avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni processuali previgenti, con conseguente ammissibilità dell’appello.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto, ottenuto e notificato nel marzo 2011, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, promulgato il 6 ottobre 2011. La pendenza del procedimento doveva essere individuata con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo.
La Corte ha richiamato l’art. 36, intitolato “disposizioni transitorie e finali”, del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui le norme del decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre le norme abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti. In virtù di tale disciplina transitoria, il giudice di appello non avrebbe potuto applicare l’art. 14 del decreto, dovendo invece fare applicazione del regime processuale previgente, che prevedeva pronunce suscettibili di appello.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame del merito e l’errata determinazione del compenso, è stato ritenuto assorbito, non essendo possibile svolgere in sede di legittimità le verifiche richieste. In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il giudizio di appello e la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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