Equivalenza Parmigiano Reggiano e Grana Padano nelle gare di ristorazione collettiva (TAR Lombardia n. 12 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza, espressamente disciplinato nella Parte II-A dell’Allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis, in attuazione dei principi di concorrenza e di favor partecipationis. Ne consegue che, ove il capitolato ponga inequivocamente sullo stesso piano il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano quali prodotti lattiero-caseari interscambiabili, non integra causa di esclusione l’offerta che impieghi il secondo in luogo del primo. La scelta dell’operatore economico di modulare i quantitativi dell’uno o dell’altro prodotto è legittima, anche quando orientata a beneficiare dei punteggi premiali connessi alla qualificazione delle derrate come a filiera corta locale e chilometro zero.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale, destinato a scuole e altri utenti, con decorrenza dal 2025 al 2032 e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la società aggiudicataria si è collocata al primo posto con 99,96 punti, precedendo di stretta misura la ricorrente seconda classificata con 99,36 punti.
Dopo la verifica di congruità, l’amministrazione ha disposto l’aggiudicazione. La ricorrente ha impugnato la determina e gli atti di gara, contestando l’ammissione dell’aggiudicataria e l’attribuzione dei punteggi premiali. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente e la ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rivisto l’ordine di esame dei gravami. Richiamando le pronunce Fastweb, Puligienica e Lombardi della Corte di giustizia, ha affermato che il ricorso principale volto all’esclusione dell’aggiudicatario va esaminato per primo, recedendo la priorità logica del ricorso incidentale escludente. L’interesse strumentale alla rinnovazione della gara permane anche in caso di accoglimento del gravame incidentale.
Nel merito, il Collegio ha respinto la censura sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’impiego del Grana Padano in luogo del Parmigiano Reggiano. L’Allegato n. 01 al Capitolato pone i due prodotti sullo stesso piano, ritenendoli equivalenti anche per l’uso da grattugia come componente dei primi piatti. La tesi della ricorrente muove dall’Allegato n. 03, che attiene alle sole grammature e non alle caratteristiche qualitative delle derrate.
Parimenti infondata è la censura sui punteggi del criterio premiale relativo ai prodotti a filiera corta. La scelta di offrire Grana Padano, prodotto entro il raggio di 70 km, è apparsa legittima. Il calcolo della ricorrente, fondato su un erroneo fabbisogno di riferimento e su una percentuale di scarto del 3% anziché del 5%, è stato giudicato inattendibile.
Quanto alla verifica di anomalia, il Collegio ha ribadito l’ampia discrezionalità tecnica e i limiti del sindacato giurisdizionale. Il sindacato resta estrinseco e non consente al giudice di sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante. Le giustificazioni dell’aggiudicataria su economie di scala e ingegnerizzazione degli approvvigionamenti sono state ritenute attendibili; un utile d’impresa pur modesto non rende l’offerta antieconomica.
I motivi aggiunti sono stati in parte dichiarati irricevibili per tardività, poiché le censure potevano essere formulate già con il ricorso introduttivo, e in parte respinti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per difetto di utilità concreta.
Nota della Redazione
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