Regolamento sulle onorificenze civiche illegittimo per violazione dello Statuto (TAR Lombardia n. 9 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale di minoranza è legittimato ad impugnare le deliberazioni consiliari quando queste ledono il suo ius ad officium o un interesse personale diretto, non quando si limiti a esprimere dissenso. In tale veste è ammissibile il ricorso avverso il regolamento comunale sulle onorificenze civiche che, da un lato, introduce un obbligo di riserbo eccedente i casi specificatamente determinati dalla legge e, dall’altro, amplia la platea dei soggetti titolari dell’iniziativa, sopprime di fatto il sigillo civico statutario sostituendolo con la benemerenza civica e ne demanda il conferimento alla Giunta invece che al Consiglio. Siffatte previsioni contrastano con lo Statuto e violano la gerarchia delle fonti di cui all’art. 7 TUEL, con illegittimità derivata del diniego di autotutela.

Il Fatto

Alcuni consiglieri comunali di minoranza impugnavano davanti al TAR Lombardia la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato il regolamento per l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche, unitamente alla successiva delibera di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. I ricorrenti lamentavano che il nuovo regolamento, introducendo la benemerenza civica accanto alla cittadinanza onoraria, avesse di fatto soppiantato il sigillo civico previsto dallo Statuto e inciso sulle loro prerogative di consiglieri.

Il Comune eccepiva la carenza di interesse, per assenza di atti applicativi, e il difetto di legittimazione attiva, contestando nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che l’atto applicativo in materia di onorificenze non è autonomamente impugnabile per la natura del potere esercitato, con richiamo alle Sezioni Unite n. 15601 del 2023. Il regolamento è dunque immediatamente lesivo.

Quanto alla legittimazione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui il consigliere comunale non può impugnare le delibere per il solo fatto di non averle condivise, ma è legittimato quando l’atto incide direttamente sulla sua sfera giuridica, sub specie di ius ad officium. La legittimazione dei dissenzienti ha carattere eccezionale e va verificata per ciascuna censura.

Nel merito, la prima doglianza è stata accolta: la clausola che impone il riserbo su proposta e assegnazione delle onorificenze eccede i casi consentiti dallo Statuto e dall’art. 43, comma 2, TUEL, che ammettono il segreto solo nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti accolti. L’art. 7 TUEL subordina i regolamenti al rispetto dello Statuto. Poiché l’art. 75 dello Statuto riserva l’iniziativa a una mozione di almeno un quarto dei consiglieri e il conferimento al Consiglio con voto dei due terzi, il regolamento, ampliando la platea dei proponenti e attribuendo alla Giunta l’esame e la concessione della benemerenza, ha violato la gerarchia delle fonti. La benemerenza civica ha assorbito il sigillo civico, ampliandone la platea ed estromettendo il Consiglio.

Il Tribunale ha infine annullato, per illegittimità derivata, anche la delibera di rigetto dell’autotutela, che mutua i medesimi vizi. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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