Erronea indicazione parte intimata non rende inammissibile ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 317 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione in cui manchino del tutto, o siano erroneamente indicati, il nome e/o il cognome della parte intimata non è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., se dal contenuto complessivo dello stesso ricorso, o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio, sia agevole identificare con certezza la detta parte. L’inesatta indicazione della parte nell’epigrafe dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità quando il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale. In tema di fondi previdenziali integrativi, invece, l’onere di provare quale parte dell’indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti da investimento sul mercato è a carico del contribuente e non può ritenersi assolto con il mero rinvio al conteggio del datore di lavoro o del fondo, privo di specificazione sui criteri di quantificazione della voce “rendimento”.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa per il recupero di quanto rimborsato a titolo di ritenute IRPEF non dovute sull’indennità maturata dal contribuente quale ex dipendente di una compagnia petrolifera. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi.

In via preliminare il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale per erronea indicazione della parte intimata: nell’epigrafe e nella relata di notifica il cognome risulta indicato con una vocale diversa da quella corretta. La questione investe la regolarità della notifica e la stessa costituzione del contraddittorio davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Secondo la giurisprudenza consolidata, il requisito dell’indicazione delle parti previsto dall’art. 366 cod. proc. civ. non richiede forme speciali: è sufficiente che le parti, pur omesse o erroneamente indicate nell’epigrafe, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso, dalla sentenza impugnata o dagli atti delle pregresse fasi del giudizio. L’inammissibilità consegue soltanto all’incertezza assoluta che residui dopo l’esame di tali atti.

Nella specie l’errore materiale, consistente nella errata indicazione di una vocale del cognome, non ha impedito al contribuente la ricezione del ricorso, la sua conoscenza e la contestazione capillare. Non ha inciso sulla comprensibilità della vicenda processuale, dei soggetti coinvolti e delle questioni scrutinate. La Corte enuncia così il principio di diritto e rigetta l’eccezione, dichiarando ammissibile il ricorso principale.

Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, relativo al divieto di ius novorum in appello, la Corte ricorda che il divieto dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 opera solo nei confronti del contribuente. All’Amministrazione finanziaria è precluso introdurre nuove ragioni non per effetto di quella norma, ma perché l’oggetto del processo tributario è circoscritto ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto contenuti nell’atto impositivo. Nella specie l’Ufficio si è limitato a precisare la difesa di primo grado e a dedurre un presupposto di diritto, valutabile anche d’ufficio; nessuna domanda nuova è stata proposta.

Il secondo motivo, che lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del gravame, è infondato: la CTR ha deciso nel merito, ciò che presuppone il superamento dell’eccezione, integrando una pronuncia implicita. Il terzo motivo, coacervato e sovrapponente vizi incompatibili, è inammissibile e comunque infondato. Il quarto e il quinto motivo propongono questioni nuove, mai dedotte nei gradi di merito, e sono inammissibili.

Sul ricorso principale, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011: per gli importi maturati fino al 31.12.2000 la prestazione è soggetta a tassazione separata solo per la sorte capitale, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50% di cui all’art. 6 legge n. 482/1985. Il rendimento tassabile è quello netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, la cui quantificazione richiede una congruente analisi giuridica della fattispecie. L’onere probatorio grava sul contribuente e non è assolto con il mero rinvio al conteggio del datore di lavoro privo di specificazioni. La CTR ha omesso ogni verifica sull’effettivo impiego sul mercato: il motivo è fondato e il sesto motivo del ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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