Inammissibile la revocazione della cassazione per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 20162 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per revocazione proposto avverso un’ordinanza della Corte di cassazione quando l’eventuale accoglimento non sia idoneo a rimettere in discussione la statuizione di merito, ormai passata in giudicato, sulla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e sulla conseguente intempestività della sua impugnazione. La decisione del giudizio di revocazione risulta, in tal caso, del tutto superflua, non potendo produrre alcun effetto utile per il ricorrente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per IVA, IRES e IRAP relativa all’anno d’imposta 2003, deducendo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale e, successivamente, la Commissione tributaria regionale rigettavano le doglianze, accertando la regolarità della notifica dell’atto impositivo effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

A seguito di un complesso iter processuale, la società proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 15187/2013, deducendo che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate era stato notificato presso un indirizzo errato e che mancava la prova dell’avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile per carenza di interesse. Ha rilevato che la sentenza della CTR della Campania n. 207/15/2010, la quale aveva accertato la rituale notificazione dell’avviso di accertamento e la sua mancata tempestiva impugnazione, era stata già oggetto di un precedente ricorso per cassazione della società contribuente, rigettato con ordinanza n. 11433/2012.

Pertanto, la regolarità della notifica dell’atto impositivo era ormai definitivamente accertata. L’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 15187/2013, resa nell’ambito di un distinto giudizio di revocazione, non sarebbe stato in alcun modo idoneo a rimettere in discussione tale statuizione di merito, con la conseguente intempestività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

La decisione sul ricorso per revocazione risultava, quindi, superflua, non potendo produrre alcun effetto utile per la società ricorrente. Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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