Errore di fatto nel giudizio di legittimità e confine con l’errore valutativo (Cass. pen. Sez. II n. 35406 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per gli errori materiali o di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’errore rilevante deve consistere in una fuorviata rappresentazione percettiva, priva di contenuto valutativo, di assoluta immediatezza e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Non integra tale errore la deduzione di violazioni di legge, di vizi di motivazione o di omessa valutazione di un motivo di ricorso, profili che attengono all’errore di giudizio e restano estranei all’ambito di applicabilità del rimedio. L’errore, inoltre, deve essere decisivo, avendo materialmente condotto a una pronuncia diversa da quella adottata in sua assenza.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza resa dalla Sezione VI, aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che a sua volta aveva riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la decisione di condanna di primo grado. La responsabilità era stata affermata per il concorso nel reato di cui agli artt. 110, 336, comma 1, 339 e 416-bis.1 cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso quella sentenza, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non avere la Corte di legittimità valutato le censure relative all’estensione al concorrente della circostanza aggravante del metodo mafioso, con violazione dell’art. 59, comma 2, cod. pen. Da qui la richiesta, in via derivata, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito la fisionomia del rimedio straordinario. L’introduzione dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consente di superare l’irrevocabilità delle sentenze di legittimità solo quando sia necessaria l’eliminazione di errori interni al giudizio di cassazione, purché essenziali, attinenti ai presupposti di fatto della decisione e di natura percettiva.
Richiamando la Sez. II n. 41782 del 30.09.2015 e la Sez. VI n. 14296 del 20.03.2014, la Corte ha precisato che l’errore deve derivare da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio e deve avere influito sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa. Sulla scorta della Sez. Un. n. 18651 del 26.03.2015, ha ribadito che l’errore materiale deve essere una percezione errata del fatto, oggettivamente e immediatamente rilevabile, con caratteri di evidenza e obiettività, e non può tradursi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o di norme e principi giurisprudenziali.
Su questa base il motivo è stato ritenuto inammissibile, perché evocava profili normativi e non percettivi.
La Corte ha poi escluso anche il vizio di omessa valutazione del motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza di legittimità aveva richiamato i tre motivi formulati dal ricorrente e aveva espressamente affrontato la questione dell’aggravante, escludendone la fondatezza. Il riferimento alla condotta funzionale al sostegno morale dell’azione intimidatoria del concorrente vale come implicita reiezione della censura, tanto più che la circostanza aggravante è di natura oggettiva e si estende a tutti i concorrenti.
Ha aggiunto che il giudice di merito non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, con la conseguenza che le difese logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese, secondo i richiami alla Sez. VI n. 20092 del 04.05.2011 e alla Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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