Misure di prevenzione: obbligo di confronto con la sentenza di annullamento (Cass. pen. Sez. V n. 35398 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che ricomprende l’ipotesi della motivazione apparente, configurabile quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte. Il giudice della prevenzione, pur titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi tratti dai procedimenti penali, qualora vi sia stata condanna non definitiva non può limitarsi a richiamarla, dovendo confrontarsi autonomamente con gli elementi probatori. È pertanto affetto da violazione di legge, per omessa motivazione, il decreto che ritenga accertati gli indizi di appartenenza ad associazione mafiosa senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di cassazione a fondamento dell’annullamento con rinvio della sentenza di condanna, riproponendo i medesimi dati indiziari già censurati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto del 28.01.2025, confermava il provvedimento del Tribunale che aveva applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e versamento di cauzione di euro quattromila.
La pericolosità sociale era ricondotta alla categoria dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e desunta dal coinvolgimento del proposto nel procedimento penale c.d. “Gotha”, nel cui ambito era stato dapprima rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, in esito al giudizio di rinvio, la cui motivazione non era ancora nota, era stata affermata la sua responsabilità. Avverso il decreto della Corte distrettuale il proposto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per motivazione meramente apparente in ordine alla persistenza della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che nel procedimento di prevenzione ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra sia l’ipotesi della motivazione inesistente, sia quella della motivazione apparente, che sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero quando ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte.
La Corte ribadisce il principio di autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione. Il concetto di “appartenenza” ad associazione mafiosa, rilevante ai fini delle misure di prevenzione, è più ampio di quello di “partecipazione” richiesto per il reato, comprendendo ogni comportamento funzionale agli interessi del sodalizio, con esclusione delle situazioni di mera contiguità. Ne deriva che nel giudizio di prevenzione possono avere rilievo i fatti storici accertati nel processo penale, anche se non ritenuti sufficienti per una condanna.
Tuttavia, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione può riferirsi ad essa come a un “fatto” solo se passata in giudicato; qualora non sia definitiva, egli non può limitarsi a richiamarla, dovendo confrontarsi autonomamente con gli elementi probatori. Inoltre, la presunzione di pericolosità che accompagna gli appartenenti ad associazione mafiosa non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quanto più gli elementi di inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
Applicando tali principi, il decreto impugnato è affetto da violazione di legge, per omessa motivazione, laddove ha ritenuto accertati gli indizi di appartenenza senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di cassazione a fondamento dell’annullamento con rinvio. L’argomentazione d’appello ha riproposto i dati indiziari già censurati, senza analizzare i rilievi di legittimità, i quali, ove pure reputati non vincolanti di fronte alla nuova pronuncia di colpevolezza, non potevano essere pretermessi senza confronto. Sarebbe stato indispensabile disporre della motivazione della sentenza del rito rescissorio, perché solo alla sua trama espositiva sarebbe stato possibile fare riferimento per superare i passaggi censurati. La Corte annulla dunque il decreto con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Nota della Redazione
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