Confisca e risarcimento del danno: funzioni distinte e non sovrapponibili (Cass. pen. Sez. 6 n. 1131 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca del profitto del reato assolve una funzione autonoma e distinta rispetto a quella risarcitoria: l’avvenuto pagamento del danno, anche in esecuzione di un piano di ammortamento, non preclude la misura ablatoria. Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante mere prospettazioni alternative che risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto, essendo preclusa alla Corte ogni sovrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito. La sentenza impugnata non è annullabile per omissione motivazionale quando la decisione abbia fornito risposta analitica e non illogica alle deduzioni difensive, pur senza esaminare atomisticamente ogni singolo elemento.
Il Fatto
L’imputato, maresciallo della Guardia di Finanza, era stato condannato per il delitto di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione militare. La contestazione riguardava l’aver indotto in errore il Comando Regionale Abruzzo mediante false autocertificazioni, un fittizio cambio di residenza e la simulazione di una convivenza con l’anziana zia disabile, al fine di ottenere la licenza straordinaria con pagamento dell’intero stipendio, per un profitto di 21.769 euro. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso e confermato la responsabilità per la truffa, disponendo la confisca su due immobili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli infondati. Ha rilevato che le doglianze difensive erano in gran parte reiterative di censure già valutate nei gradi di merito, risolvendosi in una sollecitazione a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, avevano spiegato le ragioni di inattendibilità delle deposizioni a discarico, la limitata capacità dimostrativa delle emergenze probatorie invocate dalla difesa e la non decisiva valenza della documentazione sui consumi energetici.
Quanto alla testimonianza della persona indicata come convivente dell’imputato, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva spiegato perché tale deposizione dovesse ritenersi maggiormente attendibile rispetto alle attestazioni della polizia giudiziaria, corroborate da fotografie e relazioni di servizio. Analogamente, rispetto alle dichiarazioni del medico curante, era emerso un tentativo di condizionamento della teste da parte dell’imputato, sicché le dichiarazioni rese in sede di indagini erano state legittimamente acquisite ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen..
La Corte ha poi confermato la legittimità della confisca per l’importo di 21.769 euro, affermando che la condanna al risarcimento del danno e il prospettato pagamento da parte dell’imputato assolvono a una funzione autonoma e distinta rispetto a quella ripristinatoria assicurata dalla misura ablatoria. L’avvenuto pagamento, anche in forma rateale, non incide pertanto sulla sussistenza dei presupposti della confisca del profitto.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.