Bis in idem cautelare e elementi nuovi tra riesame e nuova ordinanza (Cass. pen. Sez. II n. 35405 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato cautelare endoprocessuale preclude la riproposizione delle sole questioni esplicitamente o implicitamente dedotte e decise, non di quelle soltanto deducibili. Ne consegue che non viola il bis in idem cautelare la nuova ordinanza cautelare fondata su elementi nuovi, sopravvenuti all’ordinanza genetica o comunque non valutati nel precedente giudizio di riesame. Il concetto di novità va riferito alla non conoscibilità degli elementi al momento della pronuncia precedente. Il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria resta limitato alla verifica della congruità logica della motivazione e non si estende alla rivalutazione delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata a rapine pluriaggravate, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Nola. La difesa concentra il ricorso su una sola rapina, già oggetto di un precedente provvedimento cautelare emesso da altro G.i.p. e poi annullato in riesame.

Secondo il ricorrente, il nuovo titolo cautelare ripropone la medesima vicenda in violazione del bis in idem cautelare. Il Tribunale avrebbe qualificato come elementi nuovi i soli esiti di perquisizioni consistenti in capi di abbigliamento comuni, privi di valenza indiziaria univoca, senza spiegare come tali acquisizioni abbiano inciso sull’originario quadro indiziario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti del giudicato cautelare. Richiamando le Sezioni Unite n. 14535 del 2006, ricorda che le ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale rispetto alle questioni esplicite o implicite già decise.

Il Collegio precisa però la portata ridotta di tale preclusione, sulla scorta della più recente Sez. 5 n. 12745 del 2024: essa è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni dedotte e decise, non quelle soltanto deducibili. Da qui la regola operativa: se emergono elementi nuovi, la rivalutazione cautelare è legittima.

La Corte verifica in concreto la sussistenza della novità. Nel caso esaminato gli elementi valorizzati dal Tribunale non erano stati dedotti né presi in considerazione nella precedente ordinanza di riesame: si tratta degli esiti delle perquisizioni, successive all’ordinanza genetica, e della ricostruzione dettagliata dell’orario di consumazione della rapina. Quest’ultimo dato — non contestato nel ricorso — risulta compatibile con gli spostamenti dell’indagato.

Il Collegio rileva inoltre che la difesa ha affermato, ma non documentato, che gli esiti delle perquisizioni fossero già stati sottoposti al Tribunale del riesame e da questi trascurati. La doglianza sul punto è quindi generica. Nel merito, l’ordinanza impugnata ha evidenziato con motivazione congrua e logica gli elementi che hanno accresciuto la gravità indiziaria, tra cui il rinvenimento di capi di abbigliamento e della chiave di un’autovettura utilizzata nella rapina.

Quanto al sindacato di legittimità, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e la successiva Sez. 4 n. 26992 del 2013: spetta alla Cassazione verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità indiziaria, controllando la congruenza logica della motivazione, non la ricostruzione dei fatti. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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