Maggiorazione retribuzione di posizione subordinata all’atto aziendale di graduazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4976 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di incarichi che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano — secondo l’atto aziendale — più strutture complesse, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione — parte variabile — prevista dall’art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN dell’8 giugno 2000, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni. L’avvenuta definitiva adozione di tale atto deve essere dimostrata dall’interessato mediante deposito di idonea prova documentale. La qualificazione del servizio come struttura complessa non può essere sostituita dalla valorizzazione delle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito del nuovo modello organizzativo, che rilevano solo in sede di revisione periodica della graduazione.

Il Fatto

Una dirigente ha chiesto il pagamento di una somma a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, prevista dall’art. 40, comma 9, CCNL dell’8 giugno 2000, per il periodo in cui aveva retto il settore affari legali e contenzioso di un’azienda sanitaria siciliana, struttura articolata in due servizi. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione dell’azienda al decreto ingiuntivo, riconoscendo la spettanza dell’emolumento. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha invece accolto il gravame, escludendo che il servizio affidato alla dirigente fosse qualificabile come struttura complessa o a essa equiparabile.

La dirigente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme contrattuali e regionali sull’organizzazione dei servizi e sull’onere della prova. L’azienda sanitaria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce il dato normativo di riferimento. Il nuovo settore affari legali e contenzioso ricomprendeva il servizio gestione del contenzioso e quello affari legali, dopo che il servizio coordinamento e affari generali era stato sottratto al settore originario. La ricorrente assumeva che tali servizi fossero strutture complesse o dovessero essere equiparati a esse, con conseguente diritto alla maggiorazione. La Corte d’appello aveva invece negato tale qualificazione.

Il Collegio richiama l’art. 27, comma 4, CCNL dell’8 giugno 2000, che, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento, considera strutture complesse, nell’ambito del ruolo sanitario, quelle già riservate ai dirigenti di ex II livello. La questione posta dal giudice di merito non era se la ricorrente fosse dirigente di ex II livello, ma se la nuova articolazione rientrasse nella riserva contrattuale e potesse quindi essere considerata struttura complessa. Sotto questo profilo, la censura non coglie la ratio della sentenza impugnata ed è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, la disposizione si riferisce al precedente settore affari generali e legali e contenzioso, non al servizio affari legali oggetto di causa, e non è pertinente. La Corte osserva poi che il presupposto dell’art. 40, comma 9 è l’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento, non ricorrente nella specie, o di un incarico che ricomprenda più strutture complesse, la cui individuazione deve avvenire sulla base dell’atto aziendale.

Nella specie l’atto aziendale non era stato ancora adottato. Il Collegio richiama l’orientamento per cui l’erogazione dell’incremento della retribuzione di posizione è condizionata all’adozione del provvedimento di graduazione della funzione (Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016; Cass., Sez. L, n. 15344 del 30 giugno 2009), indirizzo formatosi anche con riguardo al simile art. 39, comma 9, CCNL area medica (Cass., Sez. L, n. 37004 del 16 dicembre 2022). La corte territoriale ha accertato che l’atto istitutivo del nuovo assetto aziendale non era entrato in vigore nel periodo di causa, il che comporta il rigetto della pretesa.

La Corte aggiunge che la maggiorazione può essere riconosciuta solo se i poteri del dirigente preposto a una struttura composta da più articolazioni non annullino l’autonomia delle articolazioni stesse (Cass., Sez. L, n. 4953 del 20 febbraio 2019; Cass., Sez. L, n. 23431 del 6 ottobre 2017). La corte di merito ha verificato che l’articolazione in due servizi affini e omogenei rendeva il settore difficilmente assimilabile a una struttura dipartimentale, caratterizzata da processi organizzativi integrati e da competenze differenziate, e che nulla era stato dedotto su personale, organizzazione, budget e obiettivi.

Il ricorso è rigettato e il principio di diritto è enunciato nei termini sopra riportati. Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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