Avvisi atipici dei consorzi di bonifica e carenza sopravvenuta di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 11303 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi di bonifica, l’avviso di pagamento è un atto atipico a impugnazione meramente facoltativa, con funzione di bonario invito al versamento. La sua mancata impugnazione non determina alcuna cristallizzazione della pretesa impositiva. L’adozione del successivo avviso di notifica, parimenti atipico e a impugnazione facoltativa, quale atto di messa in mora e di preavviso dell’iscrizione a ruolo, sostituisce integralmente l’atto precedente e ne provoca la caducazione. Ne deriva la carenza sopravvenuta di interesse delle parti alla decisione sull’impugnazione dell’avviso di pagamento, con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, dovendosi concentrare la cognizione nel giudizio sull’atto successivo.
Il Fatto
Una società contribuente ha separatamente impugnato, dinanzi alla giurisdizione tributaria, l’avviso di pagamento e il successivo avviso di notifica emessi da un consorzio di bonifica per i contributi consortili relativi agli anni 2014 e 2015, con riguardo a terreni e fabbricati ubicati nel comprensorio. L’importo complessivo delle pretese era di poco superiore ai 22.000 euro per ciascun atto.
I giudici di appello avevano riformato o confermato le decisioni di primo grado, sull’assunto della perdurante efficacia del piano di classifica anteriore alla legge reg. Campania n. 4/2003, della piena intellegibilità degli atti e della fondatezza documentale della pretesa. La contribuente ha proposto due ricorsi per cassazione, riuniti per connessione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle regole sull’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via sistematica il regime degli atti atipici nel contenzioso tributario. L’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 contiene un’elencazione tassativa degli atti impugnabili, ma tale catalogo non preclude l’impugnazione di atti ulteriori con cui l’ente porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.
Discende da questo orientamento che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare gli atti diversi da quelli tipizzati. Il mancato esercizio di tale facoltà non produce alcuna conseguenza sfavorevole, poiché la pretesa può essere contestata in relazione all’atto tipico successivo. La Corte distingue così gli atti facoltativamente impugnabili da quelli necessariamente impugnabili.
Con riferimento ai contributi consortili, l’avviso di pagamento e il successivo avviso di notifica sono entrambi atti atipici a impugnazione facoltativa. Il collegio afferma però che la prevalenza decisionale dell’atto successivo, destinato a sostituire e caducare quello precedente, opera anche nella sequenza tra avviso di pagamento e avviso di notifica. L’atto di messa in mora e preavviso dell’iscrizione a ruolo determina quindi la carenza sopravvenuta di interesse sul giudizio relativo all’atto anteriore, nel quale non possono più essere avanzate pretese tributarie.
La Corte affronta poi l’eccezione di giudicato esterno. Afferma che la carenza di pronuncia su di essa integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendosi ravvisare un rigetto implicito nell’accertamento di altri profili. Per ragioni di economia processuale, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., ove non occorrano ulteriori accertamenti in fatto. Nel caso concreto, i giudicati prodotti concernono il solo anno 2014, con esclusione di ogni incidenza per il 2015: ne segue la caducazione parziale dell’avviso di notifica per l’importo relativo al 2014 e la sua conferma per l’anno 2015.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che, in presenza di un piano di classifica approvato, il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio fondiario, che si presume per la comprensione degli immobili nel perimetro consortile. Si tratta di presunzione iuris tantum, non di presunzione legale assoluta, restando ammessa la prova contraria e il potere del giudice tributario di disapplicare l’atto generale illegittimo. La perizia stragiudiziale asseverata, non essendo prevista come mezzo di prova precostituito, ha valore di mero indizio.
Nota della Redazione
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