Contributi consortili: onere probatorio e obbligo di motivare il rigetto della CTU (Cass. civ. Sez. V n. 16793 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi sui contributi consortili, il giudice di merito che rigetta l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio deve motivare adeguatamente il diniego, non potendosi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. La relazione tecnica di parte, pur priva di efficacia dimostrativa automatica della fondatezza della pretesa impositiva, deve essere esaminata dal giudice che può porla a fondamento della decisione, dietro motivato esame dei suoi contenuti. Il piano di classifica non costituisce di per sé il fatto decisivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché esprime il nesso tra proprietà consorziate e opere di bonifica che integra il presupposto impositivo del beneficio fondiario. È ammissibile il ricorso introduttivo proposto cumulativamente da più contribuenti avverso distinti avvisi, ove siano esposte questioni comuni.

Il Fatto

Un Consorzio di bonifica ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione degli avvisi di pagamento emessi per i contributi consortili dovuti per l’anno 2017.

Il giudice del gravame aveva fondato la decisione sulla dichiarazione di incostituzionalità della normativa regionale che imponeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, rilevando che la pretesa si basava su quella stessa norma e che il Consorzio non aveva provato l’adozione dei piani di classifica. Il ricorrente deduce tre motivi; resistono gli intimati con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Consorzio censura la ritenuta ammissibilità del ricorso introduttivo proposto cumulativamente avverso distinti avvisi, invocando una lettura restrittiva del cumulo. La Corte rigetta, ribadendo l’applicabilità al processo tributario dell’art. 103 cod. proc. civ. e l’ammissibilità del ricorso congiunto ove siano esposte questioni comuni: la specificità delle questioni di fatto non esclude il cumulo, ma ne predispone la soluzione con la separazione delle cause connesse.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si denuncia l’omesso esame dell’esistenza di un piano di classifica allegato alle controdeduzioni e indicato negli avvisi. Il motivo è inammissibile: secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la censura deve concernere un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti e che abbia carattere decisivo. Il piano di classifica non è di per sé il fatto decisivo, perché esprime il nesso tra proprietà e opere di bonifica che integra il presupposto del beneficio fondiario.

Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è fondato. Il ricorrente deduce di aver prodotto relazioni tecniche di parte, con stralci di cartografia del piano di classifica, e di aver chiesto in via subordinata la consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice del gravame non ha esaminato dette relazioni, se non con il generico rilievo della non ricavabilità della prova da atti interni del Consorzio, né ha considerato la richiesta di C.T.U.

La Corte richiama il principio secondo cui il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una parte esige motivazione adeguata: il giudice deve dar conto di poter risolvere i problemi tecnici con corretti criteri, senza disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Nelle controversie che richiedono un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di domanda di parte, costituisce grave carenza nell’accertamento dei fatti che si traduce in vizio della motivazione. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 103 c.p.c.

Tutte le 32 sentenze sull'art. 103 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *