Errore materiale emendabile d’ufficio dal giudice d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 8896 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra errore materiale, e non nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, la fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione, immediatamente evidente senza necessità di indagine ricostruttiva del pensiero del giudice. La relativa correzione può essere operata d’ufficio dal giudice dell’appello, trattandosi di procedura amministrativa che non richiede la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione. È inammissibile in cassazione la censura che si limiti a contestare la qualificazione del vizio come errore materiale, risolvendosi in una critica al merito della valutazione operata. È parimenti inammissibile il motivo che riproponga le tesi difensive di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Il Fatto
Una società titolare di un rapporto di conto corrente e parte di un contratto di finanziamento conveniva in giudizio la banca per far accertare l’applicazione di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia, la nullità di commissioni di massimo scoperto e l’illegittimità dello ius variandi, oltre all’usurarietà del finanziamento. Il Tribunale, recepite le risultanze della CTU, accertava in dispositivo un saldo debitore della correntista, rigettando ogni altra domanda.
Proposto appello, la Corte distrettuale respingeva il gravame, qualificando la divergenza tra motivazione e dispositivo come mero errore materiale e correggendola d’ufficio. Avverso tale decisione la società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte di merito aveva escluso ogni ipotesi di nullità, ravvisando una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista e immediatamente evidente dal raffronto tra dispositivo e motivazione. Le censure sulla competenza a provvedere alla correzione non hanno attinenza con il tenore della statuizione impugnata. Quanto alla qualificazione del vizio, le critiche si sostanziano nella non condivisione della valutazione operata e costituiscono censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale non si era limitata a rilevare l’assenza dei decreti ministeriali e del contratto, ma aveva ritenuto che la mancata allegazione dei dati contabili al momento dell’apertura del conto comportasse de plano il rigetto della domanda di usurarietà originaria degli interessi.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La parte non può limitarsi a riproporre le tesi di merito disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni di quest’ultimo: ne deriva un mero non motivo, sanzionato dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nella specie il motivo riproduceva il corrispondente motivo di appello sulle commissioni di massimo scoperto senza dedurre nulla sulle ragioni della decisione impugnata.
Il quarto motivo è inammissibile quanto alle spese di primo grado, non risultando il punto elencato tra i motivi di gravame, e infondato per il resto. Correttamente il giudice d’appello non ha dato rilievo, nella statuizione sulle spese, alla correzione officiosa, trattandosi di procedura amministrativa che non richiede un motivo di impugnazione, restando la pronuncia regolata dalla soccombenza. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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