Interpretazione errata del giudice e violazione del principio di corrispondenza (Cass. civ. Sez. II n. 875 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sull’interpretazione della domanda, compiuto dal giudice di merito, è sindacabile in cassazione quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato, ovvero quando l’operazione ermeneutica violi il limite costituito dal rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In tal caso non si scrutinano sufficienza e logicità della motivazione, ma si esaminano direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia ritualmente proposta. Il giudice di merito che ritenga non formulata una domanda in realtà contenuta nelle conclusioni a verbale viola l’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato agisce in proprio davanti al Tribunale di Monza per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati nella difesa di una società in due giudizi di opposizione a precetto e nei successivi gradi di appello, definiti con transazione. Chiede la condanna della cliente per le spettanze di primo grado e la condanna in solido di questa e della controparte processuale per le spettanze di appello.

Il Tribunale accoglie la domanda per la parte relativa al primo grado e condanna la sola controparte al pagamento delle somme dovute per i giudizi di appello, senza vincolo di solidarietà. La Corte d’appello di Milano ritiene che il difensore abbia richiesto la condanna per i soli giudizi di primo grado, escludendo la condanna solidale per le cause di appello in assenza di domanda. Il professionista ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità: il ricorso pone questioni processuali con specificazione adeguata delle vicende rilevanti e la lite può essere decisa sul contenuto delle domande e delle conclusioni riprodotte negli atti del giudizio di legittimità, non occorrendo l’acquisizione dei fascicoli di merito, andati smarriti.

Il primo motivo è accolto. L’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, ma è sindacabile quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, oppure quando l’operazione interpretativa violi i limiti del principio della domanda e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta.

In questa prospettiva la Corte richiama un indirizzo consolidato, citando tra le altre Cass. 2148/2004, Cass. 20322/2005, Cass. 5402/2019, Cass. 11103/2020, Cass. 12967/2023 e Cass. 32898/2023, nonché, sul metodo, le Sezioni unite n. 8077/2012 e Cass. 41465/2021. Non va scrutinata la sufficienza della motivazione: occorre esaminare direttamente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso.

Dal tenore letterale delle conclusioni a verbale emerge che il ricorrente aveva chiesto, oltre al pagamento dei compensi di primo grado nei confronti della sola cliente, la condanna della controparte al pagamento delle spettanze di appello in via solidale con la parte assistita, distinguendo chiaramente le due poste. L’importo relativo ai giudizi di impugnazione non poteva ritenersi ricompreso nella somma complessivamente richiesta, in assenza di una più esplicita limitazione del petitum.

La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse domandato il pagamento solidale di ulteriori importi, ha mal inteso il contenuto della domanda e violato l’art. 112 cod. proc. civ. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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