Porto di coltello, giustificato motivo e diniego di attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 88 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto di coltello è sempre proibito a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, salvo che ricorra un giustificato motivo, che opera come eccezione alla configurabilità del reato e deve essere provato dall’imputato. Il giustificato motivo sussiste solo quando particolari esigenze dell’agente corrispondano a regole comportamentali lecite, in relazione alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell’oggetto. Non sussiste contraddizione tra il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di attenuanti autonome fondate su elementi diversi. Né sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e l’attenuante del fatto di lieve entità, non essendo quest’ultima condizionata alla presunzione di astensione dal reato. Il giudizio sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto, insindacabile in legittimità se motivato in modo non contraddittorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine ha condannato il ricorrente alla pena di 3.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 3 della medesima disposizione. La condanna riguarda il porto di un coltello fuori dall’abitazione, che l’imputato, nell’interrogatorio acquisito ex art. 513 cod. proc. pen., aveva giustificato affermando di utilizzarlo per la pesca e di averlo lasciato per errore in auto.

Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione con tre motivi: la ritenuta insufficienza della giustificazione, il diniego delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell’attenuante speciale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva espressamente esaminato la giustificazione dell’imputato giudicandola vaga, e sollecita una rivalutazione nel merito dei fatti. Non rileva il richiamo al diritto al silenzio, perché il porto di coltello è sempre proibito a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non sia dimostrato un giustificato motivo, che, costituendo eccezione alla configurabilità del reato, sottostà all’onere della prova incombente sull’imputato. Il giustificato motivo ricorre, secondo la giurisprudenza richiamata, solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, in relazione alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell’oggetto.

Il secondo motivo è giudicato generico. Non esiste contraddizione tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante speciale, perché si tratta di attenuanti autonome fondate su elementi differenti: l’attenuante speciale attiene alla lieve entità del fatto, correlata alla qualità e quantità delle armi, mentre le generiche sono affidate al potere discrezionale del giudice di merito, per adeguare la pena alla concreta entità del fatto e alla personalità del reo. La motivazione è adeguata e gli elementi dedotti sono inconferenti o irrilevanti, poiché il consenso all’acquisizione dell’interrogatorio in dibattimento non integra né confessione né collaborazione all’indagine.

Il terzo motivo è parimenti generico. Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale e la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, giacché l’applicazione di tale attenuante non è condizionata alla presunzione che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati, ma esclusivamente alla qualità e quantità delle armi. Il riferimento alle specifiche modalità del fatto riguarda le complessive circostanze del controllo desumibili dalla motivazione.

Il giudice, per escludere le attenuanti generiche, può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Il giudizio di fatto espresso dal merito è insindacabile in legittimità, purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi considerati preponderanti. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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