Rigetto della pena sostitutiva, obbligo di motivazione sul lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 5 n. 6029 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 95 d.lgs. n. 150/2022 è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della pena, sia ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà. Il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità richiede una motivazione che dia conto del puntuale scrutinio dei tre parametri indicati dall’art. 58 legge n. 689/1981: la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva, l’idoneità a prevenire il pericolo di recidiva e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. È viziata da contraddittorietà la motivazione che, dopo aver concesso le attenuanti generiche sulla base della sostanziale incensuratezza e del ristoro del danno, conferisca poi rilievo ostativo alle modalità del fatto e alla personalità dell’imputato con riferimento enfatico alla sua poliedrica personalità.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società dichiarata fallita era stato condannato per bancarotta patrimoniale e per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti, ma aveva respinto l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La motivazione del diniego si fondava sullo spessore della vicenda criminosa e sul profilo soggettivo non rassicurante dell’imputato, descritto con riferimento enfatico alla sua mutevole attività professionale, da medico a imprenditore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità per il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del coimputato. Il difetto di interesse è stato escluso in assenza di una specifica deduzione di un pregiudizio riflesso sulle posizioni dei coimputati, non potendo configurarsi un interesse in re ipsa alla deduzione della nullità fondato sul solo titolo di responsabilità concorsuale.
Il secondo motivo, concernente la ricostruzione dello stato di insolvenza e la valutazione della condotta distrattiva, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante nella c.d. “zona del rischio penale”, senza che occorra il danno alla massa dei creditori. Ha inoltre precisato che la dichiarazione fraudolenta non è neutralizzata dall’esistenza di perdite compensabili, trattandosi di reato di pericolo per la cui integrazione basta una condotta fraudolenta idonea a ostacolare l’attività di accertamento. Ha infine escluso che i rientri di somme possano sanare la distrazione, la quale si consuma con l’uscita ingiustificata dal patrimonio sociale.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha censurato la motivazione con cui il giudice di appello aveva respinto la richiesta di pena sostitutiva, definendola assertiva ed etichettante, nonché incoerente con la prognosi di rieducazione e di contenimento del rischio di recidiva. L’integrale riforma della disciplina delle pene sostitutive, operata dal d.lgs. n. 150/2022, impone al giudice uno scrutinio puntuale dei criteri di cui all’art. 58 legge n. 689/1981 e un obbligo motivazionale specifico in caso di rigetto dell’istanza.
La contraddittorietà della motivazione emerge dal fatto che il giudice di secondo grado aveva applicato le attenuanti generiche in misura prevalente valorizzando la sostanziale incensuratezza e il ristoro alla curatela, per poi negare la sostituzione conferendo rilievo ostativo alle modalità del fatto e alla personalità dell’imputato. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per il solo punto della denegata applicazione delle pene sostitutive, con pieni poteri di cognizione ma con l’obbligo di evitare i vizi rilevati.
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Nota della Redazione
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