Erede beneficiato e limitazione della garanzia patrimoniale nel giudizio esecutivo (Cass. civ. Sez. III n. 17988 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione della responsabilità dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490 c.c., deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione e menzionata già nel titolo che lo conclude; diversamente, la relativa facoltà resta preclusa all’erede beneficiato. Fa eccezione il caso in cui, al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale per un debito del de cuius, non siano ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario: in tale evenienza si configura un fatto successivo alla formazione del titolo, che può essere utilmente eccepito dinanzi al giudice dell’esecuzione e a quello dell’opposizione. L’accertamento della qualità di accettante con beneficio costituisce circostanza pacifica e incontroversa nel giudizio presupposto.

Il Fatto

Un creditore ottenne, all’esito di un giudizio sommario di cognizione, un’ordinanza di condanna nei confronti di una persona, cognata in quanto vedova del proprio fratello, al pagamento di una somma superiore a novantamila euro. L’ordinanza non venne impugnata e divenne definitiva. Sulla sua base il creditore avviò l’esecuzione forzata presso terzi, segnatamente presso una banca.

La debitrice propose opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale, facendo valere l’avvenuta accettazione dell’eredità del defunto marito con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 484 c.c. L’opposizione fu rigettata in primo grado. La Corte d’appello accolse invece l’impugnazione e l’opposizione di merito, affermando che la donna, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, doveva ritenersi tenuta verso il creditore nei soli limiti dell’attivo ereditario. Contro questa sentenza il creditore propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha escluso l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.: la copia notificata della sentenza d’appello era stata tempestivamente prodotta dalla difesa della controricorrente, evenienza consentita dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 6/07/2022).

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c., per avere i giudici di appello omesso la corretta valutazione del titolo esecutivo e del suo dato testuale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché il ricorso non riportava in alcun modo il testo dell’ordinanza dalla quale desumere che il giudice del merito avesse escluso in capo all’erede la qualità di accettante con beneficio d’inventario. Il ricorso si fondava invece su affermazioni prive di riscontro documentale, quale lo sforamento del termine per l’inventario, smentite dalla sentenza impugnata, che richiamava un decreto di prolungamento del termine stesso. L’interpretazione del titolo esecutivo era stata compiutamente svolta dalla Corte d’appello secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 5633 del 21/02/2022).

La Corte ha aggiunto, in via autonoma, l’infondatezza del motivo. La limitazione della responsabilità ex art. 490 c.c. va di regola fatta valere nel giudizio di cognizione e menzionata già nel titolo che lo conclude, altrimenti restando preclusa la relativa facoltà all’erede beneficiato. A tale regola fa eccezione il caso (Cass. n. 7477 del 26/03/2018) in cui, al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario: in tale evenienza si configura un fatto successivo alla formazione del titolo, eccepibile davanti al giudice dell’esecuzione e dell’opposizione. Pertanto l’affermazione della scadenza del termine per l’inventario, su cui poggiava gran parte della difesa del ricorrente, restava infruttuosa.

Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 112 c.p.c., 2740 e 2909 c.c., è stato dichiarato inammissibile per assoluta carenza di specificità, non risultando quali parti del titolo giudiziale comportassero l’esclusione della qualità di accettante con beneficio. La Corte ha osservato che l’accettazione con beneficio d’inventario costituiva circostanza pacifica e incontroversa nel giudizio presupposto, al punto che il dispositivo del provvedimento di condanna nulla avrebbe potuto specificare ulteriormente, e che tale accettazione costituisce soltanto una modalità dell’accettazione, non necessitante di particolari specificazioni. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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