Prededuczione dei crediti da atti legalmente compiuti nel preconcordato (Cass. civ. Sez. I n. 10652 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito derivante da atti legalmente compiuti dal debitore che abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva è prededucibile ex art. 161, settimo comma, legge fall. solo se l’atto sia di ordinaria amministrazione. La qualificazione non può essere presunta in astratto: il giudice deve accertare caso per caso se l’atto sia idoneo a incidere negativamente sul patrimonio del debitore. Il promovimento di un’azione giudiziale per accertare l’insussistenza di un debito erariale non è riconducibile tout court agli atti di ordinaria amministrazione, potendo condurre anche a un incremento del passivo. È quindi viziato il provvedimento che riconosca la prededuczione senza compiere tale valutazione di fatto.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria impugna il decreto con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione allo stato passivo, ha ammesso in prededuczione il credito di uno studio professionale. Il credito riguardava prestazioni di assistenza e rappresentanza in contenzioso tributario, maturate tra la pubblicazione della domanda di concordato preventivo “con riserva” e l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il G.D. aveva in origine rigettato l’istanza di insinuazione, ritenendo il credito sorto prima dell’apertura della procedura e privo di stretta funzionalità rispetto alla stessa. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., ha invece riconosciuto il rango prededucibile per effetto degli atti legalmente compiuti a norma dell’art. 161, settimo comma, legge fall., data la continuità tra la fase concordataria e quella di amministrazione straordinaria. La società propone ricorso per cassazione; lo studio resiste con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso principale. Il Tribunale ha ricondotto il credito agli atti legalmente compiuti ex art. 161, settimo comma, legge fall. senza verificare se la prestazione rientrasse tra gli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Il riferimento è alla distinzione fissata dall’ordinanza n. 14713/2019, ribadita dalle Sezioni Unite n. 42093/2021.

Secondo tale indirizzo, solo gli atti di ordinaria amministrazione sono liberamente compiuti dal debitore; quelli di straordinaria amministrazione richiedono preventiva autorizzazione, e solo se urgenti. L’eccedenza dall’ordinaria amministrazione dipende dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio, pregiudicandone la consistenza o la capacità di soddisfare i creditori. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell’impresa e quelli che conservano o migliorano il patrimonio; rientrano nella straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi senza acquisizioni di utilità reali e prevalenti.

Con specifico riferimento alla fase di preconcordato, la Corte ribadisce che è concessa al debitore la facoltà di compiere atti di gestione dell’impresa senza autorizzazione, ma nel rispetto del fine di conservazione dell’integrità e del valore patrimoniale. Con riferimento a un caso assimilabile, quello di un’azione giudiziale promossa dal debitore senza autorizzazione, è stato precisato che la valutazione va condotta caso per caso, secondo la finalità perseguita rispetto all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (Cass. n. 26646-18).

Il Collegio condivide tale impostazione con riguardo alla prestazione di assistenza nel contenzioso tributario. Non si può presumere in astratto che il promovimento di un’azione per far accertare l’insussistenza di un debito erariale sia riconducibile tout court agli atti di ordinaria amministrazione, potendo tale iniziativa condurre anche a un incremento del passivo. Il Tribunale ha invece omesso ogni valutazione, affermando apoditticamente che il credito rientrava tra quelli derivanti da atti legalmente compiuti, senza precisare se la prestazione fosse atto di ordinaria amministrazione e perché.

Il ricorso incidentale è infondato. La Corte richiama l’indirizzo costante per cui la regola dell’art. 6 d.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento, individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile a imposta, ma non pone una regola generale valida in ogni campo del diritto (Cass. n. 8222/2011, Cass. n. 1034/2017, Cass. n. 6245/2018, Cass. n. 42072/2021). Dal punto di vista civilistico, la prestazione conclusa prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA. Il Tribunale ha correttamente individuato tale evento nell’esecuzione della prestazione professionale. Il decreto è cassato con riguardo alla statuizione sulla prededuczione, con rinvio al Tribunale di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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