Nullità selettiva degli investimenti e exceptio doli della banca (Cass. civ. Sez. I n. 2043 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, l’investitore che agisca per la nullità delle operazioni di investimento non può selezionare, tra le numerosissime compiute nell’ambito del rapporto, soltanto quelle risoltesi in perdita, poiché una simile azione selettiva integra violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c. e legittima l’exceptio doli generalis opposta dall’intermediario. L’eccezione non opera sui fatti costitutivi dell’azione di nullità, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali, sicché è soggetta al solo onere di specifica allegazione e non alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto. Il prospective overruling non è invocabile per il mutamento giurisprudenziale che riguardi norme sostanziali, poiché in tal caso non è precluso alla parte il diritto di azione né al giudice il potere di dirimere la controversia.

Il Fatto

Gli investitori hanno convenuto in giudizio la banca per ottenere la declaratoria di nullità di circa trecento operazioni finanziarie eseguite tra il 1998 e il 2008, deducendo la mancata sottoscrizione di un valido contratto quadro e, in subordine, la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario. La banca ha resistito eccependo la prescrizione e l’abusività dell’azione di nullità selettiva, avendo gli attori colpito solo gli ordini di acquisto risoltisi in perdita e taciuto gli acquisti e le vendite dai quali erano derivati ingenti profitti.

Il Tribunale, con tre sentenze, ha accolto in parte la domanda e condannato la banca alla restituzione di somme rilevanti. La Corte d’appello ha riformato la decisione, accogliendo il gravame principale dell’istituto e respingendo quello incidentale degli investitori. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso conflitto di interessi del difensore. Il Collegio la respinge, rilevando che il conflitto non sussiste e che, in ogni caso, l’eventuale conflitto non comporterebbe la nullità dell’intero ricorso, ma soltanto l’inammissibilità del singolo motivo che rechi censure volte a vantaggio di un impugnante a danno dell’altro, secondo il principio di Cass. n. 24839/2022.

Sul primo motivo, i ricorrenti contestano il rigetto della domanda restitutoria relativa alle operazioni compiute in assenza di contratto quadro, sostenendo l’inammissibilità della convalida per facta concludentia. Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha accertato che il capofamiglia, sin dal 1998, aveva sottoscritto un contratto quadro munito di delega ad operare in borsa anche in nome e per conto degli altri ricorrenti, sicché un contratto quadro esisteva anche per dette operazioni. Le censure sulla validità della procura, contenute solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., sono inammissibili perché con tale atto le parti possono solo illustrare motivi già dedotti. Anche il profilo sulla datazione del contratto è inammissibile, attenendo al merito della valutazione presuntiva, sindacabile solo nei limiti dell’art. 2729 c.c. e dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021).

Sul secondo motivo, relativo alla rilevabilità d’ufficio di profili di nullità dei contratti quadro, la Corte lo ritiene infondato. Il giudice di merito ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 898/2018, secondo cui è sufficiente la sottoscrizione del solo investitore, e ha accolto l’exceptio doli generalis della banca, respingendo la domanda per l’assorbente ragione della sua formulazione selettiva, in applicazione di Sezioni Unite n. 28314/2019.

Quanto alla dedotta violazione del legittimo affidamento nel precedente orientamento, la Corte esclude l’operatività del prospective overruling. Il mutamento giurisprudenziale invocato riguarda una questione sostanziale — l’invalidità dei contratti quadro sottoscritti dal solo investitore — e non processuale; pertanto non è precluso alla parte il diritto di azione né al giudice il potere di decidere, con conseguente inapplicabilità dell’istituto richiamato dalle Sezioni Unite n. 4135/2019.

Il terzo motivo, sulla tardività dell’eccezione di buona fede e sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile: l’eccezione, non soggetta a preclusioni, era stata tempestivamente allegata con la comparsa di costituzione e solo dettagliata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., senza mutazione del petitum. Il quarto motivo, sull’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda risarcitoria, è infondato, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa è incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione. Il quinto motivo è inammissibile quanto alle spese e infondato quanto alla condanna del difensore distrattario alla restituzione, unico legittimato passivo secondo Cass. n. 27476/2018. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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