IMU alloggi sociali nullo accertamento senza motivazione diniego esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 27020 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell’esenzione prevista per i c.d. alloggi sociali dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’onere motivazionale dell’ente impositore è flessibile e graduabile, dovendo commisurarsi all’accuratezza e alla specificità delle allegazioni del contribuente. Non rileva che la dichiarazione dell’ente contribuente si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo generico riservato alle “Esenzioni”: la provenienza qualificata della richiesta da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica rende univoco il riferimento al regime degli alloggi sociali.
Il Fatto
Un Istituto Autonomo Case Popolari provinciale, in liquidazione, impugnava l’avviso di accertamento emesso da una società concessionaria del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie per conto di un Comune campano, per l’omesso parziale versamento dell’IMU relativa a un’annualità. La pretesa riguardava vari alloggi ubicati nel medesimo Comune e si fondava sul disconoscimento dell’esenzione invocata per gli alloggi sociali.
Il contribuente deduceva il difetto di motivazione dell’atto, non essendo state esplicitate le ragioni del mancato riconoscimento dell’agevolazione richiesta con la dichiarazione IMU. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso originario; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ravvisando nella specie una congrua motivazione e negando l’applicabilità dell’art. 10 della legge n. 212/2000. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha invertito l’ordine dei motivi, esaminando in via prioritaria la censura sul difetto di motivazione dell’atto impositivo e assorbendo quella sull’esenzione sostanziale. In via preliminare è stata disattesa l’eccezione di difetto di autosufficienza, sul rilievo che l’atto impositivo era comunque allegato in sede di legittimità e che la verifica della carenza di motivazione emerge ictu oculi.
La Corte ha ricostruito l’orientamento secondo cui, in tema di IMU e ICI, l’onere motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum, non essendo necessario indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile. Ha poi richiamato l’isolato arresto che aveva precisato l’obbligo di motivare il diniego in presenza di una richiesta specifica avanzata dal contribuente tramite il modello ministeriale.
Il collegio ha però distinto la disciplina delle esenzioni degli enti non commerciali, per le quali opera il modello di cui al d.m. 26 giugno 2014, da quella degli alloggi sociali, per i quali l’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 non ha regolamentato formalità redazionali specifiche. Il modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012 conteneva un campo generico destinato alle “Esenzioni”, che non consentiva di individuare l’esenzione invocata.
Su tali premesse la Corte ha affermato che l’onere motivazionale a carico dell’ente impositore è flessibile e graduabile, dovendo rapportarsi all’accuratezza delle allegazioni del contribuente. Rileva, in particolare, che la richiesta proveniva da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, per cui l’unica esenzione invocabile non poteva che essere quella degli alloggi sociali. Il Comune, d’altro canto, è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e dispone di un accesso privilegiato alle informazioni sulle assegnazioni.
La sentenza impugnata, pur sintonica con l’indirizzo sulla sufficienza degli elementi essenziali, non ha tenuto conto della totale carenza di giustificazioni sul diniego dell’esenzione. Il secondo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento del primo e cassazione della sentenza impugnata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’annullamento dell’atto impositivo per difetto di motivazione e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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