Licenziamento ritorsivo e sindacato di legittimità sulla quaestio facti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2671 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento costituisce una quaestio facti, devoluta all’apprezzamento dei giudici di merito e non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità. Il motivo di ricorso che, al di là della prospettata violazione di legge, solleciti una rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché estraneo ai poteri del giudice di legittimità. Il sindacato di cassazione resta circoscritto all’individuazione dell’errore di diritto e non può tradursi nel riesame del fatto, tanto meno quando la decisione impugnata sia confermativa di quella di primo grado in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, aveva confermato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima, pur ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società al lavoratore, con concessione della tutela obbligatoria prevista dalla l. n. 604 del 1966, aveva escluso la ritorsività del recesso.
Il giudice distrettuale ha ritenuto che le contestazioni disciplinari non fossero pretestuose e che il lavoratore non avesse offerto la prova dell’intento ritorsivo. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società intimata non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1345 c.c., 4 l. n. 604 del 1966, 15 l. n. 300 del 1970, 3 l. n. 108 del 1990 e 18 l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato le norme sulla nullità del licenziamento per motivo illecito determinante e avrebbe omesso la valutazione degli elementi addotti, dai quali emergerebbe la natura ritorsiva del recesso.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il Collegio premette che stabilire, nella concretezza della vicenda storica, se il licenziamento sia stato intimato per motivo di ritorsione costituisce una quaestio facti, devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità (per tutte Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 6838 del 2023).
Su questa base, il motivo non individua un errore di diritto, ma sollecita una rivalutazione di merito inibita alla Corte. La conclusione è resa evidente dalla stessa denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., formulata senza tenere conto degli enunciati delle Sezioni unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 nell’interpretazione di tale disposizione.
La Corte rileva, inoltre, che il sindacato richiesto è precluso dalla ricorrenza di una doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., poi art. 360, comma 4, c.p.c. per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, omettendo di dimostrarne la diversità (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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