Errore scusabile dell’agente contabile e discarico nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 12 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e partecipate secondo il criterio del valore nominale, anziché secondo il metodo del patrimonio netto prescritto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011, integra irregolarità del conto. Tale irregolarità non giustifica l’addebito a carico dell’agente contabile quando il criterio corretto sia stato affermato da un indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto e l’agente abbia fatto affidamento su una prassi amministrativa consolidata: ricorre, in tal caso, l’errore scusabile. La sopravvenienza dell’indirizzo e l’assoluta novità della questione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di gestione di titoli azionari reso da un agente contabile, all’epoca sindaco di un comune, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e depositato il 6.8.2020. Nella relazione il Magistrato relatore aveva concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, rilevando che il consegnatario aveva indicato il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale invece che secondo il metodo del patrimonio netto.
Il Presidente della Sezione ha fissato l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 147 c.g.c.. La Procura regionale ha depositato memoria concludendo per l’improcedibilità del conto; l’agente contabile ha chiesto la dichiarazione di regolarità. All’udienza le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), che disciplinano il giudizio di conto: ove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione di discarico; in caso di assenza del pareggio o di irregolarità, il Presidente fissa con decreto l’udienza di discussione.
Sul merito, la Corte ritiene che l’agente contabile sia incorso in errore nella compilazione del conto per aver utilizzato il metodo del patrimonio netto in luogo del valore nominale, laddove il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 prescrive espressamente che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate siano valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ. Il richiamo è confortato da un arresto di una Sezione giurisdizionale regionale (ordinanza n. 22 del 2022), che ha evidenziato come il criterio del valore nominale non colga le variazioni del valore della partecipazione.
La difesa ha opposto che fino al 14.9.2023 il criterio nominale era quello in uso presso le amministrazioni della Regione, con modifica della Circolare della Sezione n. 1 del 2023. La Corte ne trae due conseguenze: il conto è antecedente al formante giurisprudenziale iniziato nel 2022, e fino a tale anno le amministrazioni avevano riposto pacifico affidamento sulla prassi del valore nominale.
Su questo fondamento la Sezione esclude che l’applicazione retroattiva del nuovo principio possa pregiudicare l’agente, richiamando il principio del prospective overruling elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L n. 552 del 14.01.2021; Sez. Un. n. 15144 dell’11.07.2011). L’affidamento incolpevole sulla consolidata interpretazione precedente neutralizza l’effetto preclusivo derivante dal mutamento interpretativo.
Ne segue che, pur irregolare, l’operato dell’agente è connotato da errore scusabile: solo dal 2022, con le prime decisioni della Corte, e dal settembre 2023, con l’integrazione della Circolare, si è avuta la giuridica certezza del criterio applicabile. La Corte dichiara quindi il discarico del conto, pur riconoscendone l’irregolarità.
Sulle spese, il rinvio dinamico dell’art. 31 c.g.c. al codice di rito richiama l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, e integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile del comportamento dell’agente integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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