Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 114 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile della riscossione che indichi nella sezione “versamento in tesoreria” del mod. 21 gli incassi effettuati tramite POS, in luogo dei versamenti in tesoreria, presenta un conto giudiziale carente di un elemento essenziale e perciò inammissibile. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga mediante POS o carta di credito. Il conto deve rappresentare in modo distinto il carico (somme riscosse, che generano il debito) e lo scarico (somme riversate in tesoreria, che estinguono il debito): la loro confusione rende impossibile la verifica del riversamento. La carenza originaria degli elementi essenziali configura un vizio che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio e ne determina l’inammissibilità, senza che il giudice possa supplire alle omissioni del contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2021, di un agente contabile della riscossione di un comune, incaricato della gestione delle entrate relative a un servizio comunale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali, perché i versamenti in tesoreria erano stati sostituiti dall’indicazione degli incassi tramite POS. In subordine, ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto per omessa indicazione dei versamenti, con obbligo di ripresentazione; in ulteriore subordine, il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sono mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sono state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che non sarebbe configurabile alcun maneggio di pubblico denaro. Ha inoltre eccepito il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la piena ricostruibilità della gestione tramite le scritture contabili e la documentazione bancaria dell’ente, chiedendo il discarico dei conti giudiziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’economo il modello 23 e per il riscuotitore il modello 21. Quest’ultimo impone di indicare gli estremi della riscossione e, in specifica sezione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto giudiziale deve perciò offrire una rappresentazione sincera e precisa degli atti compiuti dall’agente, con l’indicazione delle operazioni di carico e di scarico, che costituiscono i pilastri dell’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla prima questione, relativa all’inclusione degli incassi tramite POS, la Corte aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile secondo cui l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio. Essa comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione è effettuata da altri soggetti o con strumenti elettronici, come il POS, la carta di credito o il conto corrente postale. Da ciò deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità di incasso. A sostegno il Collegio richiama pronunce di Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sez. Toscana n. 285/2017, Sez. Sardegna n. 294/2018 e Sez. Calabria n. 176/2022.
Su questa base il Collegio rileva che l’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna riservata al versamento in tesoreria del mod. 21 non è una mera imprecisione formale. Essa determina la carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico: il conto così redatto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il documento risulta intrinsecamente non verificabile.
La Corte richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 del medesimo R.D. risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985). Nella specie, invece, manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi. Il conto non è quindi qualificabile come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio, poiché l’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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