Parere positivo sulla costituzione di società in house per il servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 183 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la qualità di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parere della Sezione regionale di controllo ha a oggetto i soli atti di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione, non le successive operazioni societarie straordinarie. L’atto deliberativo deve recare analitica motivazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria, sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’onere motivazionale può essere assolto per relationem alla relazione e al piano economico finanziario predisposti in attuazione della normativa di settore, purché siano verificabili e congrui. Il parere positivo può essere reso con precisazioni che impongono all’ente obblighi di monitoraggio e di successiva integrazione.
Il Fatto
Un comune del bacino Verona Nord ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto di assumere una partecipazione diretta nella costituenda Newco SpA, società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. La società è destinata a operare per 58 comuni del bacino.
L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla Newco per una durata di quindici anni, approvando contestualmente la relazione, il piano economico finanziario asseverato, gli schemi di contratto di servizio, di statuto e la convenzione per il controllo analogo congiunto. Il comune ha aderito assumendo una partecipazione pari all’1,453% del capitale sociale, con un conferimento di euro 65.373,64. La Corte è chiamata a rendere il parere sulla conformità dell’atto deliberativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione. La fattispecie rientra tra le ipotesi di scrutinio, poiché all’esito dell’operazione l’ente acquista per la prima volta la qualità di socio in una nuova compagine societaria. Richiamando le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG, la Corte chiarisce che l’obbligo di motivazione analitica non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali gli aumenti di capitale, la trasformazione o la fusione.
Sul versante della normativa di settore, il collegio osserva che la scelta dell’in house providing è ascrivibile al Consiglio di bacino in forza della disciplina statale e regionale, con margini di discrezionalità ridotti in capo al comune procedente, chiamato essenzialmente ad aderire all’assetto già definito in sede di bacino. Nella specie, la l.r. Veneto n. 52/2012 riserva ai Consigli di bacino le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione di una società per azioni rispetta l’art. 3 Tusp e l’attività svolta rientra tra le finalità dell’art. 4 Tusp, trattandosi di produzione di un servizio di interesse generale.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il piano economico finanziario asseverato dimostra la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, con una progressiva crescita dell’EBITDA. Sotto il profilo soggettivo, il comune ha attestato lo stanziamento delle somme nel bilancio di previsione. La Sezione rileva tuttavia l’assenza di specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica e, sul punto, formula una precisazione, imponendo all’ente il monitoraggio dell’evolversi della situazione economica della società e gli accantonamenti previsti dall’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Sul fronte della convenienza economica, l’onere motivazionale risulta assolto per relationem alla relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark comparativa. La Sezione ritiene le ragioni addotte congrue. Rileva invece che la deliberazione non è motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Anche su questo profilo formula una precisazione. Il parere è quindi positivo, ma condizionato all’osservanza delle indicazioni rese sui due punti segnalati.
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Nota della Redazione
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