Responsabilità del sindaco per dinieghi illegittimi e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 130 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde di responsabilità amministrativa per colpa grave il sindaco che adotti e reiteri provvedimenti di diniego illegittimi, fondati su presupposti di fatto erronei e su un’istruttoria carente, ostacolando l’avvio dell’attività economica del privato e cagionando al Comune il danno erariale costituito dal risarcimento corrisposto in esecuzione di una pronuncia definitiva. La colpa grave non è esclusa dall’eventuale parere legale acquisito dall’ente, che non ha dato luogo ad alcun provvedimento di annullamento in autotutela e non scrimina l’inerzia dell’amministrazione. Integra inoltre colpa grave l’inottemperanza alle ordinanze cautelari del giudice amministrativo e alle determinazioni del commissario ad acta nominato per ovviare all’inerzia dell’ente. Il danno è risarcibile per l’intero, non ricorrendo i presupposti del potere riduttivo.

Il Fatto

Una società aveva realizzato in un Comune un complesso alberghiero, sulla base di concessioni edilizie e certificati di agibilità rilasciati dall’ente. Per l’avvio dell’attività restavano da ottenere l’autorizzazione all’apertura e quella alla somministrazione di alimenti e bevande. Il sindaco pro-tempore rigettò entrambe le istanze con note del 2004, fondandole su presupposti di fatto e di diritto erronei.

Il giudice amministrativo annullò i dinieghi per eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Analoghi dinieghi successivi furono parimenti annullati. Un commissario ad acta, nominato dal TAR, rilasciò le autorizzazioni richieste; l’ente rifiutò poi l’allaccio alla rete fognaria. Accertata in via definitiva la responsabilità dell’ente, il Comune risarcì il privato per la somma di euro 226.644,27. La Procura regionale ha quindi citato in giudizio il sindaco per il danno erariale corrispondente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ., dell’art. 93 del codice della giustizia contabile e dell’art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009. Tale declaratoria ha natura di mero accertamento della situazione processuale e non incide sulla qualità di parte del contumace.

Nel merito la domanda è stata accolta. I vizi che avevano determinato l’annullamento dei dinieghi non riguardavano complesse ricostruzioni giuridiche né l’applicazione di disposizioni normative equivoche, ma asserite circostanze di fatto la cui erroneità era stata accertata dal giudice amministrativo e che potevano essere verificate con semplici accertamenti istruttori. Il Comune, dopo aver rilasciato concessioni edilizie e agibilità, negò in modo reiterato e immotivato quanto necessario all’avvio del funzionamento della struttura, benché la società fosse in possesso dei requisiti sin dall’origine.

La Corte ha valorizzato l’atteggiamento ostruzionistico protratto nel tempo: l’ente non ottemperò alle ordinanze cautelari n. 9 e n. 10 del 13.01.2005, né alle determinazioni del commissario ad acta che aveva individuato nel collegamento al depuratore comunale la modalità di scarico dei reflui. L’illegittimo diniego dell’autorizzazione all’apertura, ultimo atto di assenso necessario, ha ritardato l’apertura della struttura e ha costituito il decisivo contributo causale dei danni, come accertato in via definitiva dal giudice amministrativo.

Non ricorre l’errore scusabile né altra esimente. Il parere legale acquisito dall’ente nel febbraio 2004 non esclude, ma anzi aggrava, la colpa grave: nessun provvedimento di annullamento in autotutela fu adottato e, anzi, furono successivamente rilasciate le autorizzazioni di agibilità. La Corte ha pertanto condannato il convenuto alla refusione della somma di euro 226.644,27, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali, escludendo il potere riduttivo dell’addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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