Società di persone, litisconsorzio e sottoscrizione dell’avviso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11842 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà dell’accertamento di cui all’art. 5 TUIR e la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. L’inosservanza del litisconsorzio necessario non produce però effetti se, nonostante la separata trattazione davanti ai medesimi organi giudiziari, le pronunce riguardanti società e soci siano state adottate dai medesimi collegi nella identica composizione e in un contesto di trattazione sostanzialmente unitaria. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla loro validità deriva dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012.
Il Fatto
All’esito di una verifica parziale e di indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una snc e dei due soci separati avvisi di accertamento per l’anno 2004. Alla società venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi, derivanti dagli accertamenti sui conti dei soci e dei rispettivi coniugi, e costi indeducibili; ai soci era imputato pro quota il maggior reddito societario accertato ai fini delle imposte dirette.
La società e i soci proponevano separati ricorsi, riuniti e accolti in parte dalla CTP. L’appello dell’Ufficio era accolto dalla CTR della Sicilia. La società e i due soci, non costituitisi in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che lamenta la violazione del litisconsorzio necessario per essere stata la riunione dei ricorsi disposta solo al momento della decisione. Il motivo è infondato. Il principio di unitarietà dell’accertamento impone che società e soci siano parte dello stesso procedimento, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali.
Tale principio va però contemperato con quello di ragionevole durata del processo. L’inosservanza del litisconsorzio non spiega effetti quando, nonostante la separata trattazione, le pronunce riguardanti soci e società siano state adottate dai medesimi collegi nella identica composizione e in un contesto di trattazione sostanzialmente unitaria. La Corte ammette che la riunione possa avvenire in grado d’appello e perfino nel giudizio di legittimità. Nel caso concreto l’integrità del contraddittorio è stata salvaguardata sin dal primo grado, perché i separati ricorsi sono stati decisi unitariamente dal medesimo Collegio.
Il secondo e il terzo motivo sono disattesi. È infondato l’assunto secondo cui l’avviso di accertamento dovrebbe essere sottoscritto, a pena di invalidità, da un funzionario con qualifica dirigenziale. Ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale; nessun effetto sulla validità deriva quindi dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono disattesi. Il ricorso difetta di autosufficienza quanto all’asserito giudicato interno. Anche ammessa la configurabilità di una statuizione minima suscettibile di autonoma efficacia decisoria, l’appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione; l’Amministrazione aveva specificamente argomentato sulla disponibilità dei conti.
Il sesto motivo è inammissibile: il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell’atto di appello non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepito dal contribuente. La doglianza è comunque infondata, non essendo richiesta l’appartenenza ai ruoli dirigenziali. Il settimo motivo è infine inammissibile, poiché la censura riguarda risultanze processuali e non fatti storici. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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