Le ragioni del diniego degli sgravi in sede amministrativa non vincolano il giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10955 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del datore di lavoro a fruire degli sgravi contributivi, le ragioni di diniego poste dall’INPS a fondamento della comunicazione amministrativa non sono vincolanti nella successiva fase giudiziale. In quella sede, la spettanza del beneficio deve essere valutata pleno iure alla luce di tutte le circostanze di fatto e delle norme rilevanti, ben potendo l’Istituto, all’atto della costituzione in giudizio, opporre una circostanza impeditiva ulteriore o diversa rispetto a quella già contestata. Grava, pertanto, sul datore di lavoro che agisce in giudizio per far valere il diritto all’esonero l’onere di dimostrare l’insussistenza delle circostanze impeditive opposte in quella medesima sede.
Il Fatto
Una società aveva impugnato le comunicazioni con cui l’INPS aveva chiesto la restituzione di oltre 119.000,00 euro a titolo di sgravi contributivi non spettanti per gli anni 2015 e 2016, domandando l’accertamento dell’insussistenza dei crediti vantati dall’Istituto previdenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza, condannando l’INPS alle spese. L’Istituto aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell’INPS, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che le ragioni di revoca degli sgravi consacrate in sede amministrativa fossero vincolanti anche nella successiva fase giudiziale: secondo i giudici di merito, l’aver opposto in giudizio una diversa circostanza ostativa avrebbe reso incerta la causa petendi, violato il diritto di difesa e il contraddittorio. La Cassazione ha invece chiarito che oggetto del giudizio non è l’impugnativa dell’atto, bensì il diritto a fruire degli sgravi, rispetto al quale l’INPS ben poteva sostenere una ulteriore o diversa circostanza impeditiva all’atto della costituzione in giudizio.
Il Collegio ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con la pronuncia Cass. n. 19262 del 2003 e con Cass. n. 14130 del 2002 è stato affermato che le ragioni poste dall’INPS in sede amministrativa a fondamento del diniego degli sgravi sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, essendo onere dell’impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio. Inoltre, con Cass. n. 18487 del 2003 si è precisato che l’onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neppure quando abbia ad oggetto fatti negativi.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tali principi, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.