Esame avvocato, voto numerico sufficiente a motivare il giudizio di insufficienza (TAR Lazio n. 3563 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito all’elaborato dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense integra motivazione adeguata e sufficiente del giudizio di sufficienza o di insufficienza. La disciplina transitoria dell’art. 49 della legge n. 247/2012, prorogata fino a tredici anni dall’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025, mantiene l’esame regolato dalle norme previgenti di cui al R.D. n. 1578/1933 e al R.D. n. 37/1934, con esclusione dell’art. 46 della legge n. 247/2012. La pretesa di verbalizzare il voto di ciascun commissario non trova appiglio nell’art. 17-bis del R.D. n. 37/1934, che richiede solo il punteggio complessivo. Il giudizio valutativo della commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione alla professione forense, sostenendo presso la Corte d’Appello di Roma la prova scritta, demandata per la correzione alla Corte d’Appello di Milano. La Sottocommissione n. 14 ha attribuito all’elaborato di diritto civile il voto di 15/30, determinando la non ammissione alla prova orale.

Il candidato ha impugnato il verbale di correzione e gli atti connessi davanti al TAR Lazio, deducendo la carenza di motivazione per mancata verbalizzazione dei voti individuali e per assenza di annotazioni descrittive degli errori, l’illogicità manifesta del giudizio, la disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati e la brevità dei tempi di correzione. Ha inoltre prospettato una questione di illegittimità costituzionale della disciplina transitoria. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del quadro normativo applicabile. L’art. 49 della legge n. 247/2012 dispone che, per i primi tredici anni dall’entrata in vigore, l’esame si svolga secondo le norme previgenti. La proroga, da ultimo disposta dall’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, impone di ritenere applicabili il R.D. n. 1578/1933 e il R.D. n. 37/1934, con conseguente inapplicabilità dell’art. 46 della legge n. 247/2012 invocato dal ricorrente.

Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento consolidato che riconosce al voto numerico l’idoneità a esternare una motivazione congrua, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 e dalla Corte costituzionale n. 175 del 2011. Il Collegio dà atto che tale indirizzo è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva n. 9734 del 2025, che, riformando le pronunce del TAR Lombardia richiamate dal ricorrente, ha escluso che il numero dei candidati o le modalità di svolgimento della prova possano giustificare un superamento “in via di fatto” dei principi affermati. Analogamente si è espresso il C.G.A.R.S. con la sentenza n. 856 del 2025.

Quanto alla pretesa di doppia scansione procedurale, con verbalizzazione del voto di ciascun commissario, il Collegio rileva che l’art. 17-bis del R.D. n. 37/1934 si limita a prevedere che ogni componente disponga di dieci punti e che sia sufficiente l’espressione del voto complessivo. La censura è pertanto respinta.

Il secondo motivo viene rigettato nel merito. Il giudizio della commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione procedurale o illogicità manifesta. Nel caso concreto l’elaborato non approfondisce la natura della responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, non argomenta diffusamente sul danno e risulta non sempre chiaro: carenze coerenti con i criteri di correzione richiamati, che escludono la manifesta irragionevolezza. Il Collegio precisa di non sostituirsi all’opinamento dell’Amministrazione, trattandosi di sindacato forte ma non sostitutivo.

La dedotta disparità di trattamento è esclusa, poiché il raffronto tra elaborati richiede la comparazione complessiva del percorso logico-argomentativo, non riscontrata nel caso. Non sono infine sindacabili i tempi di correzione, per di più calcolati su base presuntiva. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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