Rinvio per connessione e valutazione effetti dell’autorizzazione unica, con sospensione cautelare pendente (TAR Puglia n. 682 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri ordinatori, dispone il rinvio della trattazione della causa quando risulti necessario valutare gli effetti di un provvedimento sopravvenuto, quale un’autorizzazione unica, sulla cui legittimità pende un ricorso straordinario con richiesta di misure cautelari. La connessione tra giudizi, anche quando uno di essi abbia carattere pregiudiziale, giustifica la trattazione congiunta delle cause alla medesima udienza pubblica, ferma restando ogni valutazione in ordine alla procedibilità delle impugnazioni, alla decisione nel merito e alla regolazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Polignano a Mare, con la quale era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titoli abilitativi su un terreno di circa mq. 3790. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento repressivo, chiedendo altresì l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono presentata nel 2004. Con separato ricorso, il medesimo soggetto aveva già impugnato il diniego di condono edilizio.
Nel corso del giudizio, in data 12.12.2025, la ZES ha rilasciato al ricorrente un’autorizzazione unica per la realizzazione di un parcheggio auto multipiano. Avverso tale provvedimento il Comune ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 13.4.2026, con richiesta di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare la richiesta di rinvio depositata dal ricorrente e l’opposizione manifestata dalla difesa comunale, ha ritenuto necessario differire la trattazione della causa. L’esigenza di rinvio è stata motivata dalla sopravvenienza dell’autorizzazione unica, i cui effetti sul giudizio di demolizione richiedono un’attenta valutazione, anche in considerazione della pendenza del ricorso straordinario proposto dall’Amministrazione avverso tale titolo abilitativo.
Il Tribunale ha altresì rilevato la connessione tra il giudizio in epigrafe e quello pregiudiziale iscritto al NRG 202400901, concernente il diniego di condono e il silenzio-assenso sulla relativa istanza. Tale connessione ha indotto il Collegio a disporre la trattazione congiunta delle cause, al fine di evitare possibili contrasti di decisione su questioni tra loro strettamente correlate.
Conseguentemente, ferma restando ogni valutazione in ordine alla procedibilità delle impugnazioni, alla decisione nel merito e alla regolazione delle spese del giudizio, il TAR Puglia ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 19 maggio 2027.
Nota della Redazione
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