Riammissione in gara e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 943 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riammissione alla procedura di gara dell’operatore economico precedentemente escluso, disposta dall’Amministrazione in autotutela dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava. In presenza di un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato, non residua alcun interesse alla decisione nel merito. La regolazione delle spese di lite, in tali ipotesi, segue il criterio della soccombenza virtuale, ove l’atto impugnato risulti riconosciuto erroneo dalla stessa Amministrazione che lo aveva adottato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in locazione di immobili di proprietà regionale da adibire a struttura ricettiva e bar ristorante nel borgo di Cala d’Oliva, isola dell’Asinara. L’esclusione era stata disposta dalla Commissione giudicatrice sul rilievo che l’offerta tecnica presentata avesse un contenuto contrario al Disciplinare di gara, per un’asserita anticipazione dell’offerta economica.
Avverso il provvedimento, la ricorrente deduceva l’incompetenza della Commissione ad adottare l’esclusione, riservata al RUP, nonché l’illegittimità del provvedimento per erronea interpretazione dell’art. 10 del Disciplinare, non potendo la tabella contenuta nella relazione tecnica essere scambiata per offerta economica. La Regione si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’operatore economico era stato riammesso alla procedura di gara. Tale circostanza, comunicata dalla stessa ricorrente con deposito del 20 maggio 2026, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, avendo la società ottenuto il bene della vita cui aspirava.
La riammissione, disposta nella seduta del 13 ottobre 2025, è stata motivata dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla ritenuta accoglibilità delle motivazioni presentate dall’operatore economico, in ossequio al principio di massima partecipazione, con riapertura della busta tecnica per la rivalutazione della documentazione. Il Collegio ha rilevato che la stessa Commissione ha, in tal modo, riconosciuto l’erroneità della disposta esclusione.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale, desumendo dall’atteggiamento processuale e dal contenuto del provvedimento satisfattivo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione. La condanna alle spese è stata pertanto posta a carico dell’Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste, ente gestore del patrimonio immobiliare, nonostante la mancata costituzione in giudizio dell’ente.
Il Collegio ha, infine, dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese e degli onorari in favore della società ricorrente, liquidati in complessivi € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.