Crediti IUS e concorso calcolo al netto dei CFU senza voto (TAR Lazio n. 3566 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, il requisito della laurea a contenuto giuridico di cui all’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 va verificato rapportando i crediti formativi universitari delle discipline afferenti al settore IUS ai due terzi dei soli crediti conseguiti mediante superamento di esami con voto in trentesimi. Non concorrono al denominatore del rapporto i crediti privi di valutazione in trentesimi, quali quelli maturati con la tesi di laurea, il tirocinio, le abilità e le idoneità. Al numeratore vanno invece computati anche i crediti da esame giuridico convalidato, ancorché privi di voto. Il criterio restrittivo che include nel totale i crediti disomogenei è illegittimo, in applicazione del favor partecipationis.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e muniti di laurea rientrante tra quelle richieste per l’accesso alla qualifica di vice-commissario, tentavano di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso interno indetto con decreto del Capo della Polizia del 01.11.2024. La procedura informatica resa obbligatoria dall’art. 3, comma 1, del bando consentiva di completare l’iscrizione solo ai candidati in possesso di una laurea caratterizzata da una prevalenza di crediti IUS pari ai due terzi del totale.
Il sistema telematico, ponendo di fatto uno sbarramento, precludeva ai ricorrenti la presentazione della domanda. Una segnalazione sindacale del 14.11.2024 non produceva alcun intervento dell’Amministrazione, che restava inerte. I ricorrenti impugnavano quindi la clausola del bando e il provvedimento implicito di esclusione. Respinta la misura cautelare monocratica, il Collegio accoglieva con ordinanza la domanda cautelare, ammettendo i ricorrenti al concorso con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale rilevata d’ufficio. Nove ricorrenti, all’esito dell’abbinamento degli elaborati, sono risultati non idonei alla prova scritta. Per essi il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre per i restanti è ammissibile e fondato.
Nel merito, la questione centrale è l’esegesi dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000, richiamato dal bando, che definisce la laurea a contenuto giuridico in base a un numero di crediti IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. Il Collegio rileva che la formula ammette tre letture possibili, tutte testualmente plausibili, perché l’inciso finale può riferirsi ai crediti IUS, al totale dei crediti o a entrambi.
La scelta ragionevole è l’interpretazione mediana. Il rapporto va calcolato al netto dei crediti maturati in esami privi di votazione in trentesimi. L’Amministrazione, invece, ha computato al denominatore anche i 6 CFU della tesi di laurea. Questo solo profilo integra un motivo di censura sufficiente per l’accoglimento. Il Collegio precisa che i crediti da esame giuridico convalidato vanno inseriti al numeratore, anche senza voto in trentesimi, perché si presume che l’esame sia stato sostenuto altrove e poi riconosciuto.
Il criterio corretto esclude dal totale i crediti da tirocinio, tesi, idoneità, abilità ed esoneri, privi di voto. A sostegno concorrono il favor partecipationis, il principio della libertà didattica degli Atenei e la par condicio dei concorrenti: un’interpretazione restrittiva penalizzerebbe il laureato magistrale con più esami giuridici rispetto al laureato triennale.
Il Collegio prende le distanze, solo in apparenza, da una propria precedente pronuncia, rilevando che in quel caso il tema del calcolo del rapporto non era stato esaminato. Il dubbio di legittimità costituzionale della norma non assume rilievo, perché il ricorso si accoglie senza investire il giudice delle leggi. Resta nella facoltà dell’Amministrazione rivalutare i crediti dei ricorrenti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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